Art. 5
Materiali litoidi, vegetali e di risulta
1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali
litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio
lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e
per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, possono essere
ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune
territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino
conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art.
13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta
regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere
ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai
realizzatori degli interventi stessi, oppure puo' essere prevista la
compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai
costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali
con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in
relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei
lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali
litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato
la corretta valutazione del valore assunto nonche' dei quantitativi e
della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta
contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale
litoide puo' essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di
enti locali diversi dal comune.
2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a
prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino
dell'officiosita' dei corsi d'acqua e della viabilita' non si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai
siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano
soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di
rifiuti pericolosi idonei a modificare la matrice ambientale naturale
gia' oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero
della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti
inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non
presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui
alla colonna A ovvero alla colonna B, tabella 1, allegato 5, al
Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in relazione alla destinazione d'uso del sito che andra' ad
ospitare il materiale litoide.
3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario,
possono individuare appositi siti di deposito temporaneo ove
depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti
dagli eventi di cui in premessa, definendo d'accordo con gli enti
ordinariamente competenti, le modalita' per il loro successivo
recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri
a carico delle risorse di cui all'art. 8.
4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si
puo' provvedere ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n», del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalita' e
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza.
I predetti materiali, se considerati rifiuti, dovranno essere gestiti
fin dalla produzione/prelievo, individuandone per ognuno il proprio
codice EER. Tale codice seguira' il rifiuto sia in fase di raccolta e
trasporto, sia nella fase di conferimento agli impianti ricettori, i
quali dovranno gestire i rifiuti derivanti dalla presente emergenza
con una contabilita' interna separata utile sia per la
quantificazione dei rifiuti emergenziali, sia per l'attribuzione, a
seguito di opportuna richiesta formale, della riduzione del tributo
speciale per lo smaltimento in discarica di cui alla legge n.
549/1995 fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle
frazioni utilmente separabili, in particolare dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pile ed
accumulatori, dei rifiuti ingombranti.
5. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente
derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di
deposito temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti attuatori,
con le modalita' e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della
presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche
individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di
cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali
e' escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga ai codici CER
riportati nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva
provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li
ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della
discarica. ARPA Piemonte fornira' supporto per la corretta attuazione
di quanto previsto dal presente articolo.