Art. 5 
 
              Materiali litoidi, vegetali e di risulta 
 
  1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i  materiali
litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico,  compreso  il  demanio
lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e
per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, possono essere
ceduti,  previo  nulla  osta  regionale  e  senza  oneri,  al  comune
territorialmente competente per  interventi  pubblici  di  ripristino
conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga  all'art.
13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla  osta
regionale, inoltre, i materiali litoidi  e  vegetali  possono  essere
ceduti, a compensazione degli oneri  di  trasporto  e  di  opere,  ai
realizzatori degli interventi stessi, oppure puo' essere prevista  la
compensazione, nel rapporto con  gli  appaltatori,  in  relazione  ai
costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali
con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in
relazione ai  costi  delle  attivita'  svolte  per  l'esecuzione  dei
lavori, sulla base dei canoni  demaniali  vigenti.  Per  i  materiali
litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato
la corretta valutazione del valore assunto nonche' dei quantitativi e
della tipologia del materiale da asportare,  oltre  che  la  corretta
contabilizzazione dei relativi  volumi.  La  cessione  del  materiale
litoide puo' essere effettuata a titolo gratuito anche  a  favore  di
enti locali diversi dal comune. 
  2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a
prevenire   situazioni   di   pericolo   e    per    il    ripristino
dell'officiosita'  dei  corsi  d'acqua  e  della  viabilita'  non  si
applicano le disposizioni di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano  applicazione  ai
siti che, al momento  degli  eventi  calamitosi  in  rassegna,  erano
soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla  presenza  di
rifiuti pericolosi idonei a modificare la matrice ambientale naturale
gia' oggetto di valutazione da parte della regione  o  del  Ministero
della transizione ecologica. I litoidi che  insistono  in  tali  siti
inquinati possono essere ceduti ai sensi  del  comma  1  qualora  non
presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai  limiti  di  cui
alla colonna A ovvero alla colonna  B,  tabella  1,  allegato  5,  al
Titolo V della Parte IV del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, in relazione alla destinazione d'uso  del  sito  che  andra'  ad
ospitare il materiale litoide. 
  3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove  necessario,
possono  individuare  appositi  siti  di  deposito   temporaneo   ove
depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti
dagli eventi di cui in premessa, definendo  d'accordo  con  gli  enti
ordinariamente  competenti,  le  modalita'  per  il  loro  successivo
recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con  oneri
a carico delle risorse di cui all'art. 8. 
  4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3  si
puo' provvedere ai sensi dell'art. 183,  comma  1,  lettera  n»,  del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  con  le  modalita'  e
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza.
I predetti materiali, se considerati rifiuti, dovranno essere gestiti
fin dalla produzione/prelievo, individuandone per ognuno  il  proprio
codice EER. Tale codice seguira' il rifiuto sia in fase di raccolta e
trasporto, sia nella fase di conferimento agli impianti ricettori,  i
quali dovranno gestire i rifiuti derivanti dalla  presente  emergenza
con  una   contabilita'   interna   separata   utile   sia   per   la
quantificazione dei rifiuti emergenziali, sia per  l'attribuzione,  a
seguito di opportuna richiesta formale, della riduzione  del  tributo
speciale per lo  smaltimento  in  discarica  di  cui  alla  legge  n.
549/1995 fermo restando, ove applicabile, l'avvio  a  recupero  delle
frazioni  utilmente  separabili,  in  particolare  dei   rifiuti   di
apparecchiature  elettriche   ed   elettroniche   (RAEE),   pile   ed
accumulatori, dei rifiuti ingombranti. 
  5. Al fine  di  ridurre  i  rischi  per  l'ambiente  potenzialmente
derivanti  dalla  prolungata  permanenza  dei  rifiuti  nei  siti  di
deposito temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti  attuatori,
con le modalita' e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3  della
presente ordinanza, possono autorizzare i  gestori  delle  discariche
individuate per ricevere e smaltire i materiali non  recuperabili  di
cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per  i  quali
e' escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'art. 7 del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in  deroga  ai  codici  CER
riportati nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva
provincia,  a  condizione  che  i  rispettivi  direttori  tecnici  li
ritengano  compatibili  con   le   caratteristiche   tecniche   della
discarica. ARPA Piemonte fornira' supporto per la corretta attuazione
di quanto previsto dal presente articolo.