Art. 6
Procedure di approvazione dei progetti
1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo
individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove
necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni
dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi entro quindici
giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia
risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di
rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua
presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine
dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte
dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante
agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione
delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta
vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilita' delle opere e urgenza e indifferibilita' dei relativi
lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e
nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si
intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste
dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di
impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti
su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in
deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del
pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di
motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione - in
deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241 - e' rimessa, quando l'amministrazione
dissenziente e' un'amministrazione statale, all'ordine del giorno
della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero,
negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile,
che si esprime entro sette giorni.