Art. 7
Impiego del volontariato organizzato di protezione civile
1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato
di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione
Piemonte nelle attivita' previste dall'art. 1 si applicano i benefici
previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del
2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8. Il
Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze
di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020,
ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della
protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1.