Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come
disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024,
nel limite di euro 17.120.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente
ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato o a uno dei soggetti
attuatori di cui all'art. 1 dal lui individuato.
3. La Regione Piemonte e' autorizzata a trasferire, sulla
contabilita' speciale di cui al comma 2, eventuali risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di
cui in premessa.
4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la
provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo
ammontare.
5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.