Art. 8 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come
disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 7  agosto  2024,
nel limite di euro 17.120.000,00. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario  delegato  o  a  uno  dei  soggetti
attuatori di cui all'art. 1 dal lui individuato. 
  3.  La  Regione  Piemonte  e'  autorizzata  a   trasferire,   sulla
contabilita'  speciale  di  cui  al  comma   2,   eventuali   risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto  emergenziale  di
cui in premessa. 
  4.  Con  successiva  ordinanza,  si  provvede  ad  identificare  la
provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo
ammontare. 
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.