Art. 9
Sospensione dei mutui
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante
dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice
civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici
sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale
ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa
presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere
agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilita' o
all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data
di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate
dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e
quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e
pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei
pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo 18
dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di
sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta
giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la
banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni
nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 22
luglio 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in
scadenza entro tale data.