Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche  ordinarie  di  cui  all'art.  1  sono  comunicate,
entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla
Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento UE n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore  nel
territorio dell'Unione Europea a seguito della loro pubblicazione  da
parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
entro 3 mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  ai  commi  1  e  2,  le  modifiche
ordinarie di cui  all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2024/2025. 
  4.  Il  presente  decreto  e  il  disciplinare  consolidato   della
denominazione di  origine  controllata  dei  vini  «Sicilia»  di  cui
all'art. 1 saranno pubblicati  sul  sito  internet  del  Ministero  -
Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 agosto 2024 
 
                                               Il dirigente: Gasparri