IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273»; 
  Visto l'art. 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che al comma 1
cosi'  dispone:  «Al  fine  di  promuovere   la   conoscenza   e   la
consapevolezza delle potenzialita' connesse alla brevettazione  delle
invenzioni  e  di  sostenere  la  valorizzazione  dei   processi   di
innovazione,  alle  start  up  innovative  e  alle  microimprese   e'
concesso, per l'anno 2024, il voucher 3I - Investire in  Innovazione.
A tale fine e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro  per  l'anno
2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024»; 
  Considerato che il comma 2 del  predetto  art.  6  prevede  che  il
voucher 3I puo'  essere  utilizzato  per  l'acquisto  di  servizi  di
consulenza   relativi    alla    verifica    della    brevettabilita'
dell'invenzione e all'effettuazione delle  ricerche  di  anteriorita'
preventive, alla stesura della domanda  di  brevetto  e  di  deposito
presso la Direzione generale per la proprieta' industriale -  Ufficio
italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero  della  domanda
nazionale; 
  Visto il comma 3 del predetto art. 6 che prevede che i criteri e le
modalita' di attuazione del voucher 3I siano definiti con decreto del
Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Tenuto conto che il medesimo comma 3 prevede altresi'  che  per  lo
svolgimento delle attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I,  il
Ministero delle imprese e del made in Italy  possa  avvalersi  di  un
soggetto gestore e dei soggetti di cui al Capo VI  del  Codice  della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa  di  cui
al comma 1 del medesimo art. 6, nel limite dell'1,5 per  cento  della
stessa; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 174,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del  made  in  Italy»  e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 3, lettera b), che elenca le funzioni attribuite alla
Direzione generale per gli incentivi alle imprese, e l'art. 5,  comma
2, lettera b), riguardante  le  funzioni  attribuite  alla  Direzione
generale per la proprieta' industriale-Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi; 
  Visto il comma 5 dell'art. 6 della legge 27 dicembre 2023, n.  206,
che  prevede  la  concessione  del  voucher  3I  nei  limiti  e  alle
condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 44-quater  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
recante  «Legge  di  contabilita'  e   finanza   pubblica»,   e,   in
particolare, il comma 1, ai sensi del quale «Le amministrazioni dello
Stato possono gestire risorse presso il sistema  bancario  e  postale
solo nel caso in cui cio'  sia  previsto  da  norma  di  legge  o  da
disposizione  regolamentare.  In  assenza  di   apposita   previsione
normativa, l'apertura di un conto bancario o postale  e'  autorizzata
dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello  Stato  su  richiesta  dell'amministrazione
competente, debitamente motivata e documentata.  L'autorizzazione  e'
concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.»; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che, a decorrere  dal
1º gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 1,  commi  5  e  6,
della legge  17  maggio  1999,  n.  144,  e  in  particolare  per  la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche'  ogni  progetto
in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato  di  un  «Codice
unico di progetto», che le competenti amministrazioni  o  i  soggetti
aggiudicatori richiedono  in  via  telematica  secondo  la  procedura
definita dal CIPE; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2023/2831  della  Commissione  del  13
dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche ed integrazioni, che prevede  che,  al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234   e   successive   modifiche   ed
integrazioni»; 
  Visto l'art. 32, commi da 7 a 10, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n.  58,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche  situazioni  di  crisi»,  che  ha  istituito   la   misura
agevolativa denominata «Voucher 3I - Investire in Innovazione»  -  al
fine di supportare, nel  periodo  2019-2021,  la  valorizzazione  del
processo  di  innovazione  delle  start-up  innovative  di   cui   al
decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con legge
17 dicembre 2012, n. 221; 
  Considerato  necessario  definire  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione del voucher 3I nonche' individuare il soggetto gestore  in
applicazione della sopramenzionata disposizione di  cui  al  comma  3
della legge 27 dicembre 2023, n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) start-up innovative: le imprese di cui all'art. 25,  comma  2,
del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella  sezione  speciale  del
registro delle imprese di cui all'art.  25,  comma  8,  del  medesimo
decreto-legge n. 179/2012; 
    b) microimprese: le microimprese come  definite  dall'allegato  1
del regolamento (UE) n. 651/2014, che occupano meno di dieci  persone
e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di  bilancio  annuo
non superiori a 2 milioni di euro; 
    c) domanda di brevetto: la domanda  di  brevetto  per  invenzione
industriale di cui al Capo II, Sezione IV del Codice della proprieta'
industriale; 
    d)  domanda  di  brevetto  che  rivendica  la  priorita'  di  una
precedente domanda: la domanda  che  rivendica  in  uno  degli  Stati
aderenti  alla  Convenzione  di  Unione  di  Parigi,  il  diritto  di
priorita'  di  una   precedente   domanda   nazionale,   secondo   le
disposizioni  dell'art.  4  della   citata   Convenzione   richiamato
dall'art.  4  del  Codice  della  proprieta'   industriale   (decreto
legislativo n. 30/2005); 
    e) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero  di  una
domanda  nazionale:  i  servizi  relativi  sia  alla  stesura   della
documentazione brevettuale in lingua diversa  dall'italiano,  che  al
deposito della domanda presso l'Ufficio estero; 
    f)  fornitori  di  servizi:   i   consulenti   e   gli   avvocati
appositamente abilitati; 
    g) soggetto gestore: il soggetto, individuato dal successivo art.
7, titolare dei procedimenti di esame e valutazione delle domande  di
erogazione del contributo nonche' di erogazione del voucher.