IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273»;
Visto l'art. 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che al comma 1
cosi' dispone: «Al fine di promuovere la conoscenza e la
consapevolezza delle potenzialita' connesse alla brevettazione delle
invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di
innovazione, alle start up innovative e alle microimprese e'
concesso, per l'anno 2024, il voucher 3I - Investire in Innovazione.
A tale fine e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno
2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024»;
Considerato che il comma 2 del predetto art. 6 prevede che il
voucher 3I puo' essere utilizzato per l'acquisto di servizi di
consulenza relativi alla verifica della brevettabilita'
dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita'
preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito
presso la Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio
italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda
nazionale;
Visto il comma 3 del predetto art. 6 che prevede che i criteri e le
modalita' di attuazione del voucher 3I siano definiti con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Tenuto conto che il medesimo comma 3 prevede altresi' che per lo
svolgimento delle attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I, il
Ministero delle imprese e del made in Italy possa avvalersi di un
soggetto gestore e dei soggetti di cui al Capo VI del Codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
al comma 1 del medesimo art. 6, nel limite dell'1,5 per cento della
stessa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle imprese e del made in Italy» e, in particolare,
l'art. 3, comma 3, lettera b), che elenca le funzioni attribuite alla
Direzione generale per gli incentivi alle imprese, e l'art. 5, comma
2, lettera b), riguardante le funzioni attribuite alla Direzione
generale per la proprieta' industriale-Ufficio italiano brevetti e
marchi;
Visto il comma 5 dell'art. 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206,
che prevede la concessione del voucher 3I nei limiti e alle
condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato;
Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e, in
particolare, il comma 1, ai sensi del quale «Le amministrazioni dello
Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale
solo nel caso in cui cio' sia previsto da norma di legge o da
disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione
normativa, l'apertura di un conto bancario o postale e' autorizzata
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione
competente, debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione e'
concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che, a decorrere dal
1º gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto
in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un «Codice
unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti
aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura
definita dal CIPE;
Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13
dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche ed integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed
integrazioni»;
Visto l'art. 32, commi da 7 a 10, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», che ha istituito la misura
agevolativa denominata «Voucher 3I - Investire in Innovazione» - al
fine di supportare, nel periodo 2019-2021, la valorizzazione del
processo di innovazione delle start-up innovative di cui al
decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con legge
17 dicembre 2012, n. 221;
Considerato necessario definire i criteri e le modalita' di
attuazione del voucher 3I nonche' individuare il soggetto gestore in
applicazione della sopramenzionata disposizione di cui al comma 3
della legge 27 dicembre 2023, n. 206;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) start-up innovative: le imprese di cui all'art. 25, comma 2,
del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo
decreto-legge n. 179/2012;
b) microimprese: le microimprese come definite dall'allegato 1
del regolamento (UE) n. 651/2014, che occupano meno di dieci persone
e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo
non superiori a 2 milioni di euro;
c) domanda di brevetto: la domanda di brevetto per invenzione
industriale di cui al Capo II, Sezione IV del Codice della proprieta'
industriale;
d) domanda di brevetto che rivendica la priorita' di una
precedente domanda: la domanda che rivendica in uno degli Stati
aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di
priorita' di una precedente domanda nazionale, secondo le
disposizioni dell'art. 4 della citata Convenzione richiamato
dall'art. 4 del Codice della proprieta' industriale (decreto
legislativo n. 30/2005);
e) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una
domanda nazionale: i servizi relativi sia alla stesura della
documentazione brevettuale in lingua diversa dall'italiano, che al
deposito della domanda presso l'Ufficio estero;
f) fornitori di servizi: i consulenti e gli avvocati
appositamente abilitati;
g) soggetto gestore: il soggetto, individuato dal successivo art.
7, titolare dei procedimenti di esame e valutazione delle domande di
erogazione del contributo nonche' di erogazione del voucher.