IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»; Visto l'art. 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che al comma 1 cosi' dispone: «Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialita' connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese e' concesso, per l'anno 2024, il voucher 3I - Investire in Innovazione. A tale fine e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024»; Considerato che il comma 2 del predetto art. 6 prevede che il voucher 3I puo' essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso la Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale; Visto il comma 3 del predetto art. 6 che prevede che i criteri e le modalita' di attuazione del voucher 3I siano definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Tenuto conto che il medesimo comma 3 prevede altresi' che per lo svolgimento delle attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero delle imprese e del made in Italy possa avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al Capo VI del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo art. 6, nel limite dell'1,5 per cento della stessa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy» e, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera b), che elenca le funzioni attribuite alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, e l'art. 5, comma 2, lettera b), riguardante le funzioni attribuite alla Direzione generale per la proprieta' industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi; Visto il comma 5 dell'art. 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che prevede la concessione del voucher 3I nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato; Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale «Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui cio' sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di un conto bancario o postale e' autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione e' concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.»; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE; Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto l'art. 32, commi da 7 a 10, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», che ha istituito la misura agevolativa denominata «Voucher 3I - Investire in Innovazione» - al fine di supportare, nel periodo 2019-2021, la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221; Considerato necessario definire i criteri e le modalita' di attuazione del voucher 3I nonche' individuare il soggetto gestore in applicazione della sopramenzionata disposizione di cui al comma 3 della legge 27 dicembre 2023, n. 206; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) start-up innovative: le imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012; b) microimprese: le microimprese come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; c) domanda di brevetto: la domanda di brevetto per invenzione industriale di cui al Capo II, Sezione IV del Codice della proprieta' industriale; d) domanda di brevetto che rivendica la priorita' di una precedente domanda: la domanda che rivendica in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di priorita' di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni dell'art. 4 della citata Convenzione richiamato dall'art. 4 del Codice della proprieta' industriale (decreto legislativo n. 30/2005); e) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda nazionale: i servizi relativi sia alla stesura della documentazione brevettuale in lingua diversa dall'italiano, che al deposito della domanda presso l'Ufficio estero; f) fornitori di servizi: i consulenti e gli avvocati appositamente abilitati; g) soggetto gestore: il soggetto, individuato dal successivo art. 7, titolare dei procedimenti di esame e valutazione delle domande di erogazione del contributo nonche' di erogazione del voucher.