Art. 3 Servizi acquisibili tramite il voucher 3I 1. Tramite il voucher 3I e' possibile acquisire i seguenti servizi: a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive e alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione; b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorita' di una precedente domanda nazionale di brevetto. 2. I servizi di cui al comma 1, per l'acquisizione dei quali e' possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprieta' industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalita' fissati con i successivi articoli 5 e 6 del presente decreto. L'inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura. 3. Ciascun soggetto di cui all'art. 2 puo' richiedere la concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere in possesso di una domanda di brevetto nazionale. 4. L'impresa utilizzera' il voucher 3I concesso per fruire del servizio richiesto, le cui modalita' di pagamento sono disciplinate all'art. 4, comma 7. 5. Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia gia' ricevuto un voucher 3I ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58.