Art. 3 
 
              Servizi acquisibili tramite il voucher 3I 
 
  1. Tramite il voucher 3I e' possibile acquisire i seguenti servizi: 
    a)  servizi  di  consulenza  relativi   all'effettuazione   delle
ricerche  di  anteriorita'   preventive   e   alla   verifica   della
brevettabilita' dell'invenzione; 
    b) servizi di consulenza relativi alla stesura della  domanda  di
brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
    c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero  di  una
domanda  che  rivendica  la  priorita'  di  una  precedente   domanda
nazionale di brevetto. 
  2. I servizi di cui al comma 1, per  l'acquisizione  dei  quali  e'
possibile  utilizzare  il  voucher   3I,   possono   essere   forniti
esclusivamente dai  consulenti  in  proprieta'  industriale  e  dagli
avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti,  rispettivamente,
dall'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e dal  Consiglio
nazionale forense sulla base di criteri e  modalita'  fissati  con  i
successivi articoli 5 e 6  del  presente  decreto.  L'inclusione  dei
soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria,  tramite
la presentazione della propria candidatura. 
  3.  Ciascun  soggetto  di  cui  all'art.  2  puo'   richiedere   la
concessione di un  solo  voucher  3I,  per  un  solo  servizio  fermo
restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui
alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere  in
possesso di una domanda di brevetto nazionale. 
  4. L'impresa utilizzera' il voucher  3I  concesso  per  fruire  del
servizio richiesto, le cui modalita' di pagamento  sono  disciplinate
all'art. 4, comma 7. 
  5. Non possono essere richiesti servizi per  i  quali  il  soggetto
beneficiario abbia gia' ricevuto un voucher 3I ai sensi dell'art.  32
del  decreto-legge  30   aprile   2019,   n.   34,   convertito   con
modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58.