Art. 3
Servizi acquisibili tramite il voucher 3I
1. Tramite il voucher 3I e' possibile acquisire i seguenti servizi:
a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle
ricerche di anteriorita' preventive e alla verifica della
brevettabilita' dell'invenzione;
b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di
brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una
domanda che rivendica la priorita' di una precedente domanda
nazionale di brevetto.
2. I servizi di cui al comma 1, per l'acquisizione dei quali e'
possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti
esclusivamente dai consulenti in proprieta' industriale e dagli
avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente,
dall'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e dal Consiglio
nazionale forense sulla base di criteri e modalita' fissati con i
successivi articoli 5 e 6 del presente decreto. L'inclusione dei
soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite
la presentazione della propria candidatura.
3. Ciascun soggetto di cui all'art. 2 puo' richiedere la
concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio fermo
restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui
alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere in
possesso di una domanda di brevetto nazionale.
4. L'impresa utilizzera' il voucher 3I concesso per fruire del
servizio richiesto, le cui modalita' di pagamento sono disciplinate
all'art. 4, comma 7.
5. Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto
beneficiario abbia gia' ricevuto un voucher 3I ai sensi dell'art. 32
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58.