Art. 4 Criteri e condizioni per l'erogazione del voucher 1. L'importo del voucher 3I e' concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis», nelle seguenti misure: a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive; b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto. 2. Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto. 3. L'agevolazione e' concessa sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per potere accedere all'agevolazione, il soggetto richiedente presenta apposita domanda al soggetto gestore nella quale deve essere indicata la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, nonche' il fornitore individuato e la relativa accettazione dell'incarico. 5. Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta ricezione della stessa unitamente alla trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta e procede con la verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione previsti dal presente decreto. 6. Il soggetto gestore, in caso di esito positivo, della valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto gestore procede con il diniego dell'istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente. 7. L'iter di valutazione sara' espletato nel rispetto del termine indicato nel successivo decreto di cui all'art. 8. 8. A seguito dell'esito dei controlli effettuati dal soggetto gestore sull'effettiva erogazione del servizio, secondo le modalita' e nei termini indicati nel decreto di cui all'art. 8, il fornitore del servizio emette relativa fattura con indicazione nell'apposito campo del relativo CUP ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al pagamento per l'intero importo della fattura in favore del singolo fornitore di servizi, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura stessa. Nel caso dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), l'esito positivo dei controlli e' vincolato al superamento delle verifiche preliminari di ricevibilita', da parte della Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata. 9. Ai fini di quanto previsto al precedente comma, le risorse finanziarie stanziate per l'intervento sono trasferite, solo successivamente all'individuazione dei beneficiari, al soggetto gestore presso un apposito conto corrente bancario da esso gestito, previa autorizzazione all'apertura da richiedere ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 10. Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I i servizi erogati da soggetti non inclusi negli elenchi di cui all'art. 3, comma 2 o erogati dal fornitore prima dell'inserimento in tali elenchi. 11. Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi di cui all'art. 3, comma 2, si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento, ne' ulteriori compensi per il servizio coperto dal voucher. 12. Non sono ammissibili i servizi erogati a imprese di cui il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.