Art. 4
Criteri e condizioni per l'erogazione del voucher
1. L'importo del voucher 3I e' concesso, ai sensi e nei limiti di
cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis»,
nelle seguenti misure:
a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi alla
verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione
delle ricerche di anteriorita' preventive;
b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla
stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi;
c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi al
deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto.
2. Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti
concernenti il deposito delle domande di brevetto.
3. L'agevolazione e' concessa sulla base di una procedura
automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni
ed integrazioni.
4. Per potere accedere all'agevolazione, il soggetto richiedente
presenta apposita domanda al soggetto gestore nella quale deve essere
indicata la tipologia del servizio di consulenza di cui intende
beneficiare, nonche' il fornitore individuato e la relativa
accettazione dell'incarico.
5. Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al
richiedente dell'avvenuta ricezione della stessa unitamente alla
trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla
richiesta e procede con la verifica dei requisiti per l'accesso
all'agevolazione previsti dal presente decreto.
6. Il soggetto gestore, in caso di esito positivo, della
valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher notificandolo ai
soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto gestore
procede con il diniego dell'istanza, dandone comunicazione al
soggetto richiedente.
7. L'iter di valutazione sara' espletato nel rispetto del termine
indicato nel successivo decreto di cui all'art. 8.
8. A seguito dell'esito dei controlli effettuati dal soggetto
gestore sull'effettiva erogazione del servizio, secondo le modalita'
e nei termini indicati nel decreto di cui all'art. 8, il fornitore
del servizio emette relativa fattura con indicazione nell'apposito
campo del relativo CUP ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al
pagamento per l'intero importo della fattura in favore del singolo
fornitore di servizi, entro trenta giorni dalla ricezione della
fattura stessa. Nel caso dei servizi di cui all'art. 3, comma 1,
lettere b) e c), l'esito positivo dei controlli e' vincolato al
superamento delle verifiche preliminari di ricevibilita', da parte
della Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio
italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata.
9. Ai fini di quanto previsto al precedente comma, le risorse
finanziarie stanziate per l'intervento sono trasferite, solo
successivamente all'individuazione dei beneficiari, al soggetto
gestore presso un apposito conto corrente bancario da esso gestito,
previa autorizzazione all'apertura da richiedere ai sensi dell'art.
44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I i servizi
erogati da soggetti non inclusi negli elenchi di cui all'art. 3,
comma 2 o erogati dal fornitore prima dell'inserimento in tali
elenchi.
11. Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi
di cui all'art. 3, comma 2, si impegnano a non richiedere anticipi di
pagamento, ne' ulteriori compensi per il servizio coperto dal
voucher.
12. Non sono ammissibili i servizi erogati a imprese di cui il
fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.