Art. 4 
 
          Criteri e condizioni per l'erogazione del voucher 
 
  1. L'importo del voucher 3I e' concesso, ai sensi e nei  limiti  di
cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti  «de  minimis»,
nelle seguenti misure: 
    a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi  alla
verifica della brevettabilita'  dell'invenzione  e  all'effettuazione
delle ricerche di anteriorita' preventive; 
    b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla
stesura della domanda di brevetto  e  di  deposito  presso  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi; 
    c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza  relativi  al
deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto. 
  2. Il voucher non include gli oneri  relativi  a  tasse  e  diritti
concernenti il deposito delle domande di brevetto. 
  3.  L'agevolazione  e'  concessa  sulla  base  di   una   procedura
automatica a sportello, secondo  quanto  stabilito  dall'art.  4  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive  modificazioni
ed integrazioni. 
  4. Per potere accedere all'agevolazione,  il  soggetto  richiedente
presenta apposita domanda al soggetto gestore nella quale deve essere
indicata la tipologia del  servizio  di  consulenza  di  cui  intende
beneficiare,  nonche'  il  fornitore  individuato   e   la   relativa
accettazione dell'incarico. 
  5. Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce  riscontro  al
richiedente dell'avvenuta  ricezione  della  stessa  unitamente  alla
trasmissione del  codice  unico  di  progetto  (CUP)  assegnato  alla
richiesta e procede con  la  verifica  dei  requisiti  per  l'accesso
all'agevolazione previsti dal presente decreto. 
  6.  Il  soggetto  gestore,  in  caso  di  esito   positivo,   della
valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher  notificandolo  ai
soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto  gestore
procede  con  il  diniego  dell'istanza,  dandone  comunicazione   al
soggetto richiedente. 
  7. L'iter di valutazione sara' espletato nel rispetto  del  termine
indicato nel successivo decreto di cui all'art. 8. 
  8. A seguito  dell'esito  dei  controlli  effettuati  dal  soggetto
gestore sull'effettiva erogazione del servizio, secondo le  modalita'
e nei termini indicati nel decreto di cui all'art.  8,  il  fornitore
del servizio emette relativa fattura  con  indicazione  nell'apposito
campo  del  relativo  CUP  ai  sensi  dell'art.  5,  comma   6,   del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al
pagamento per l'intero importo della fattura in  favore  del  singolo
fornitore di servizi,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
fattura stessa. Nel caso dei servizi di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettere b) e c), l'esito  positivo  dei  controlli  e'  vincolato  al
superamento delle verifiche preliminari di  ricevibilita',  da  parte
della Direzione generale per  la  proprieta'  industriale  -  Ufficio
italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata. 
  9. Ai fini di quanto  previsto  al  precedente  comma,  le  risorse
finanziarie  stanziate  per  l'intervento   sono   trasferite,   solo
successivamente  all'individuazione  dei  beneficiari,  al   soggetto
gestore presso un apposito conto corrente bancario da  esso  gestito,
previa autorizzazione all'apertura da richiedere ai  sensi  dell'art.
44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  10. Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I  i  servizi
erogati da soggetti non inclusi negli  elenchi  di  cui  all'art.  3,
comma 2 o  erogati  dal  fornitore  prima  dell'inserimento  in  tali
elenchi. 
  11. Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi
di cui all'art. 3, comma 2, si impegnano a non richiedere anticipi di
pagamento,  ne'  ulteriori  compensi  per  il  servizio  coperto  dal
voucher. 
  12. Non sono ammissibili i servizi erogati  a  imprese  di  cui  il
fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.