Art. 5
Formazione e gestione dell'elenco
dei consulenti in proprieta' industriale
1. L'elenco dei consulenti in proprieta' industriale abilitati a
fornire i servizi finanziabili con il voucher 3I e' formato e gestito
dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale.
2. Al fine di costituire l'elenco, il Consiglio indice una «call»
rivolta agli iscritti all'Ordine professionale entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nella «call» il
Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle candidature,
che non deve essere superiore a trenta giorni.
3. Ogni iscritto puo' presentare la propria candidatura al
Consiglio dell'Ordine utilizzando l'apposito modulo predisposto dal
Consiglio stesso, nel quale deve indicare:
a) nome e cognome;
b) numero di iscrizione all'Albo (sezione brevetti);
c) l'eventuale studio o societa' di appartenenza;
d) il domicilio, compreso un indirizzo di posta elettronica
certificata;
e) i servizi di cui all'art. 3 del presente decreto per i quali
chiede l'iscrizione;
f) nel caso di richiesta di iscrizione per il servizio di cui
alla lettera c) dell'art. 3 del presente decreto, il numero di
iscrizione EPI;
g) il proprio codice fiscale e/o partita IVA;
h) il codice fiscale e la partita IVA dell'eventuale studio o
societa' di appartenenza;
i) regime fiscale;
j) eventuali recapiti aggiuntivi.
4. Il Consiglio dell'Ordine, verificate le candidature ricevute e
le informazioni fornite, forma l'elenco entro trenta giorni dalla
chiusura della «call».
5. Il Consiglio pubblica l'elenco e i successivi aggiornamenti, nel
rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della privacy,
in apposita sezione del proprio sito web istituzionale
www.ordine-brevetti.it con le informazioni di cui alle lettere da a)
a f) del precedente comma del presente articolo, per consentire ai
soggetti beneficiari dei voucher la scelta e il contatto con il
fornitore dei servizi.
6. Le informazioni complete dei fornitori dei servizi, come
elencate alle lettere da a) a j), sono trasferite al soggetto gestore
per via telematica, ai fini della gestione della misura.
7. Per gli aggiornamenti successivi dell'elenco, il Consiglio
indice, ogni sei mesi, una nuova «call» agli iscritti per la
presentazione di eventuali nuove candidature. Delle «call» di
aggiornamento il Consiglio da' preventiva comunicazione alla
Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano
brevetti e marchi. Della pubblicazione degli elenchi aggiornati, il
Consiglio fornisce tempestiva informazione sia all'Ufficio di cui
sopra, sia al soggetto gestore.
8. Le variazioni dei dati inseriti nell'elenco che intervengono
negli intermezzi tra gli aggiornamenti di cui al comma precedente
sono gestiti dal Consiglio e comunicati tempestivamente da questi
alla Direzione generale per la proprieta' industriale - UIBM e al
soggetto gestore che, entro sette giorni, li recepisce ai fini della
gestione della misura.