Art. 5 
 
                  Formazione e gestione dell'elenco 
              dei consulenti in proprieta' industriale 
 
  1. L'elenco dei consulenti in proprieta'  industriale  abilitati  a
fornire i servizi finanziabili con il voucher 3I e' formato e gestito
dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale. 
  2. Al fine di costituire l'elenco, il Consiglio indice  una  «call»
rivolta agli iscritti all'Ordine professionale  entro  trenta  giorni
dalla data di pubblicazione del presente  decreto.  Nella  «call»  il
Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle  candidature,
che non deve essere superiore a trenta giorni. 
  3.  Ogni  iscritto  puo'  presentare  la  propria  candidatura   al
Consiglio dell'Ordine utilizzando l'apposito modulo  predisposto  dal
Consiglio stesso, nel quale deve indicare: 
    a) nome e cognome; 
    b) numero di iscrizione all'Albo (sezione brevetti); 
    c) l'eventuale studio o societa' di appartenenza; 
    d) il domicilio,  compreso  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata; 
    e) i servizi di cui all'art. 3 del presente decreto per  i  quali
chiede l'iscrizione; 
    f) nel caso di richiesta di iscrizione per  il  servizio  di  cui
alla lettera c) dell'art.  3  del  presente  decreto,  il  numero  di
iscrizione EPI; 
    g) il proprio codice fiscale e/o partita IVA; 
    h) il codice fiscale e la partita  IVA  dell'eventuale  studio  o
societa' di appartenenza; 
    i) regime fiscale; 
    j) eventuali recapiti aggiuntivi. 
  4. Il Consiglio dell'Ordine, verificate le candidature  ricevute  e
le informazioni fornite, forma l'elenco  entro  trenta  giorni  dalla
chiusura della «call». 
  5. Il Consiglio pubblica l'elenco e i successivi aggiornamenti, nel
rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della  privacy,
in   apposita   sezione   del   proprio   sito   web    istituzionale
www.ordine-brevetti.it con le informazioni di cui alle lettere da  a)
a f) del precedente comma del presente articolo,  per  consentire  ai
soggetti beneficiari dei voucher la  scelta  e  il  contatto  con  il
fornitore dei servizi. 
  6.  Le  informazioni  complete  dei  fornitori  dei  servizi,  come
elencate alle lettere da a) a j), sono trasferite al soggetto gestore
per via telematica, ai fini della gestione della misura. 
  7. Per  gli  aggiornamenti  successivi  dell'elenco,  il  Consiglio
indice,  ogni sei  mesi,  una  nuova  «call»  agli  iscritti  per  la
presentazione  di  eventuali  nuove  candidature.  Delle  «call»   di
aggiornamento  il  Consiglio  da'   preventiva   comunicazione   alla
Direzione generale per la proprieta' industriale -  Ufficio  italiano
brevetti e marchi. Della pubblicazione degli elenchi  aggiornati,  il
Consiglio fornisce tempestiva informazione  sia  all'Ufficio  di  cui
sopra, sia al soggetto gestore. 
  8. Le variazioni dei dati  inseriti  nell'elenco  che  intervengono
negli intermezzi tra gli aggiornamenti di  cui  al  comma  precedente
sono gestiti dal Consiglio e  comunicati  tempestivamente  da  questi
alla Direzione generale per la proprieta' industriale  -  UIBM  e  al
soggetto gestore che, entro sette giorni, li recepisce ai fini  della
gestione della misura.