Art. 6
Formazione e gestione dell'elenco degli avvocati
1. L'elenco degli avvocati abilitati a fornire i servizi
finanziabili con il voucher 3I e' formato e gestito dal Consiglio
nazionale forense.
2. Al fine di costituire l'elenco, il Consiglio indice una «call»
rivolta agli iscritti all'Ordine professionale entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto. Nella «call», il
Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle candidature,
che non deve essere superiore a trenta giorni. Ogni iscritto puo'
presentare la propria candidatura al Consiglio nazionale forense
utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio stesso, nel
quale devono indicare:
a) nome e cognome;
b) numero di iscrizione all'Albo;
c) l'eventuale studio o societa' di appartenenza;
d) il domicilio, compreso un indirizzo di posta elettronica
certificata;
e) i servizi di cui all'art. 3 del presente decreto per i quali
chiede l'iscrizione;
f) per i servizi di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 1, del
presente decreto, una autocertificazione, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in ordine alla specifica
esperienza professionale nel campo dei brevetti;
g) per i servizi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma
1, del presente decreto, una autocertificazione, ai sensi del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche in ordine al
percorso formativo post laurea in materia di proprieta' industriale;
h) il proprio codice fiscale e/o partita IVA;
i) il codice fiscale e la partita IVA dell'eventuale studio o
societa' di appartenenza;
j) il regime fiscale;
k) eventuali recapiti aggiuntivi.
3. Il Consiglio nazionale forense, ricevute le domande e le
informazioni fornite sotto la responsabilita' dei richiedenti, forma
l'elenco entro trenta giorni dalla chiusura della «call».
4. Il Consiglio pubblica l'elenco e i successivi aggiornamenti, nel
rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della privacy,
in apposita sezione del proprio sito web istituzionale
www.consiglionazionaleforense.it con le informazioni di cui alle
lettere da a) a e) del comma 2 del presente articolo, per consentire
ai soggetti beneficiari del voucher la scelta e il contatto con il
fornitore dei servizi.
5. Le informazioni complete dei fornitori dei servizi, come
elencate alle lettere da a) a k) del comma 2, sono trasferite al
soggetto gestore per via telematica, ai fini della gestione della
misura.
6. Per gli aggiornamenti successivi dell'elenco, il Consiglio
indice ogni 6 mesi una nuova «call» agli iscritti per la
presentazione di eventuali nuove candidature. Delle «call» di
aggiornamento il Consiglio da' preventiva comunicazione alla
Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano
brevetti e marchi. Della pubblicazione degli elenchi aggiornati il
Consiglio fornisce tempestiva informazione sia alla Direzione
generale sia al soggetto gestore.
7. Le variazioni dei dati inseriti nell'elenco che intervengono
negli intermezzi tra gli aggiornamenti di cui al comma 6 sono gestiti
dal Consiglio e comunicati tempestivamente da questi Direzione
generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e
marchi e al soggetto gestore, che, entro sette giorni, li recepisce
al fine della gestione della misura.