Art. 6 Formazione e gestione dell'elenco degli avvocati 1. L'elenco degli avvocati abilitati a fornire i servizi finanziabili con il voucher 3I e' formato e gestito dal Consiglio nazionale forense. 2. Al fine di costituire l'elenco, il Consiglio indice una «call» rivolta agli iscritti all'Ordine professionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nella «call», il Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle candidature, che non deve essere superiore a trenta giorni. Ogni iscritto puo' presentare la propria candidatura al Consiglio nazionale forense utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio stesso, nel quale devono indicare: a) nome e cognome; b) numero di iscrizione all'Albo; c) l'eventuale studio o societa' di appartenenza; d) il domicilio, compreso un indirizzo di posta elettronica certificata; e) i servizi di cui all'art. 3 del presente decreto per i quali chiede l'iscrizione; f) per i servizi di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 1, del presente decreto, una autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in ordine alla specifica esperienza professionale nel campo dei brevetti; g) per i servizi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1, del presente decreto, una autocertificazione, ai sensi del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche in ordine al percorso formativo post laurea in materia di proprieta' industriale; h) il proprio codice fiscale e/o partita IVA; i) il codice fiscale e la partita IVA dell'eventuale studio o societa' di appartenenza; j) il regime fiscale; k) eventuali recapiti aggiuntivi. 3. Il Consiglio nazionale forense, ricevute le domande e le informazioni fornite sotto la responsabilita' dei richiedenti, forma l'elenco entro trenta giorni dalla chiusura della «call». 4. Il Consiglio pubblica l'elenco e i successivi aggiornamenti, nel rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della privacy, in apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.consiglionazionaleforense.it con le informazioni di cui alle lettere da a) a e) del comma 2 del presente articolo, per consentire ai soggetti beneficiari del voucher la scelta e il contatto con il fornitore dei servizi. 5. Le informazioni complete dei fornitori dei servizi, come elencate alle lettere da a) a k) del comma 2, sono trasferite al soggetto gestore per via telematica, ai fini della gestione della misura. 6. Per gli aggiornamenti successivi dell'elenco, il Consiglio indice ogni 6 mesi una nuova «call» agli iscritti per la presentazione di eventuali nuove candidature. Delle «call» di aggiornamento il Consiglio da' preventiva comunicazione alla Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi. Della pubblicazione degli elenchi aggiornati il Consiglio fornisce tempestiva informazione sia alla Direzione generale sia al soggetto gestore. 7. Le variazioni dei dati inseriti nell'elenco che intervengono negli intermezzi tra gli aggiornamenti di cui al comma 6 sono gestiti dal Consiglio e comunicati tempestivamente da questi Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e al soggetto gestore, che, entro sette giorni, li recepisce al fine della gestione della misura.