Art. 6 
 
          Formazione e gestione dell'elenco degli avvocati 
 
  1.  L'elenco  degli  avvocati  abilitati  a   fornire   i   servizi
finanziabili con il voucher 3I e' formato  e  gestito  dal  Consiglio
nazionale forense. 
  2. Al fine di costituire l'elenco, il Consiglio indice  una  «call»
rivolta agli iscritti all'Ordine professionale entro 30 giorni  dalla
data  di  pubblicazione  del  presente  decreto.  Nella  «call»,   il
Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle  candidature,
che non deve essere superiore a trenta  giorni.  Ogni  iscritto  puo'
presentare la propria  candidatura  al  Consiglio  nazionale  forense
utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio  stesso,  nel
quale devono indicare: 
    a) nome e cognome; 
    b) numero di iscrizione all'Albo; 
    c) l'eventuale studio o societa' di appartenenza; 
    d) il domicilio,  compreso  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata; 
    e) i servizi di cui all'art. 3 del presente decreto per  i  quali
chiede l'iscrizione; 
    f) per i servizi di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 1, del
presente decreto, una autocertificazione, ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in ordine alla specifica
esperienza professionale nel campo dei brevetti; 
    g) per i servizi di cui alle lettere b) e c) dell'art.  3,  comma
1,  del  presente  decreto,  una  autocertificazione,  ai  sensi  del
Presidente della Repubblica n. 445  del  2000,  anche  in  ordine  al
percorso formativo post laurea in materia di proprieta' industriale; 
    h) il proprio codice fiscale e/o partita IVA; 
    i) il codice fiscale e la partita  IVA  dell'eventuale  studio  o
societa' di appartenenza; 
    j) il regime fiscale; 
    k) eventuali recapiti aggiuntivi. 
  3. Il  Consiglio  nazionale  forense,  ricevute  le  domande  e  le
informazioni fornite sotto la responsabilita' dei richiedenti,  forma
l'elenco entro trenta giorni dalla chiusura della «call». 
  4. Il Consiglio pubblica l'elenco e i successivi aggiornamenti, nel
rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della  privacy,
in   apposita   sezione   del   proprio   sito   web    istituzionale
www.consiglionazionaleforense.it con  le  informazioni  di  cui  alle
lettere da a) a e) del comma 2 del presente articolo, per  consentire
ai soggetti beneficiari del voucher la scelta e il  contatto  con  il
fornitore dei servizi. 
  5.  Le  informazioni  complete  dei  fornitori  dei  servizi,  come
elencate alle lettere da a) a k) del  comma  2,  sono  trasferite  al
soggetto gestore per via telematica, ai  fini  della  gestione  della
misura. 
  6. Per  gli  aggiornamenti  successivi  dell'elenco,  il  Consiglio
indice  ogni  6  mesi  una  nuova  «call»  agli   iscritti   per   la
presentazione  di  eventuali  nuove  candidature.  Delle  «call»   di
aggiornamento  il  Consiglio  da'   preventiva   comunicazione   alla
Direzione generale per la proprieta' industriale -  Ufficio  italiano
brevetti e marchi. Della pubblicazione degli  elenchi  aggiornati  il
Consiglio  fornisce  tempestiva  informazione  sia   alla   Direzione
generale sia al soggetto gestore. 
  7. Le variazioni dei dati  inseriti  nell'elenco  che  intervengono
negli intermezzi tra gli aggiornamenti di cui al comma 6 sono gestiti
dal  Consiglio  e  comunicati  tempestivamente  da  questi  Direzione
generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti  e
marchi e al soggetto gestore, che, entro sette giorni,  li  recepisce
al fine della gestione della misura.