Art. 2
Monitoraggio
1. Le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome,
ovvero, ove previste, le agenzie regionali di protezione civile,
beneficiarie dei fondi assegnati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022, per la realizzazione del
Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e
l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione,
prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, provvedono all'invio
al Dipartimento della protezione civile di una relazione semestrale
recante lo stato di realizzazione fisica, procedurale e finanziaria
delle attivita' disposte in attuazione dei Piani di impiego approvati
ed in conformita' alle eventuali indicazioni assunte in sede di
Comitato tecnico, di cui all'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge
n. 120 del 2021.