Art. 2 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Le amministrazioni centrali, le regioni e le province  autonome,
ovvero, ove previste, le  agenzie  regionali  di  protezione  civile,
beneficiarie dei fondi  assegnati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 ottobre  2022,  per  la  realizzazione  del
Piano nazionale di coordinamento per  l'aggiornamento  tecnologico  e
l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione,
prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, provvedono all'invio
al Dipartimento della protezione civile di una  relazione  semestrale
recante lo stato di realizzazione fisica, procedurale  e  finanziaria
delle attivita' disposte in attuazione dei Piani di impiego approvati
ed in conformita' alle  eventuali  indicazioni  assunte  in  sede  di
Comitato tecnico, di cui all'art. 1, comma 1 e 2,  del  decreto-legge
n. 120 del 2021.