Art. 4
Rendicontazione
1. Al completamento delle attivita' previste nei Piani di impiego,
i soggetti, di cui all'articolo 1 del presente decreto, provvedono
all'invio al Dipartimento della protezione civile di una relazione
finale descrittiva delle attivita' svolte, unitamente al rendiconto
delle spese effettivamente sostenute, mediante compilazione della
modulistica, resa disponibile in formato editabile sul sito Internet
del Dipartimento della protezione civile e ad una nota recante, in
via riepilogativa, l'elenco dei soggetti responsabili della spesa,
l'importo totale rendicontato per annualita', e la dichiarazione
attestante la congruita' delle stesse attivita' con i Piani d'impiego
approvati e dell'assenza di doppio finanziamento sui singoli
interventi.
2. Le medesime Amministrazioni di cui all'articolo 1 del presente
decreto, provvedono, inoltre, a:
a) individuare un referente unico, responsabile del processo di
rendicontazione nel suo complesso, dandone formale comunicazione al
Dipartimento della protezione civile;
b) trattenere agli atti gli originali della documentazione
giustificativa (contratti, convenzioni, fatture, scontrini, ricevute,
titoli di pagamento e quietanze, ecc...), riferibili a ciascun
ordinativo di spesa, ricompresa nel fascicolo istruttorio;
c) consolidare e conservare l'intera documentazione anche in
formato pdf (incluse le versioni elettroniche di documenti originali
o di documenti esistenti solo in versione elettronica), al fine di
renderne possibile la relativa esibizione in qualsiasi momento su
richiesta degli organi di controllo nazionali e/o comunitari.
3. All'esito delle verifiche di completezza della documentazione
trasmessa ed accertata - mediante verifiche a campione - la
conformita' delle procedure disposte con le previsioni contenute nel
relativo Piano d'impiego, il Dipartimento della protezione civile
provvedera' all'erogazione del saldo residuo del 10% di cui
all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 13 ottobre 2022.
4. Su istanza motivata delle Amministrazioni interessate,
l'erogazione del saldo puo' essere disposta anche in presenza di
fatture non quietanzate, a condizione che, entro novanta giorni
dall'erogazione delle relative risorse, siano inviati al medesimo
Dipartimento della protezione civile gli elementi identificativi
degli ordinativi disposti e delle relative quietanze di pagamento. La
mancata comunicazione di tali dati comporta, per l'ente, il recupero
delle somme erogate a saldo dal Dipartimento della protezione civile.