Art. 4 
 
                           Rendicontazione 
 
  1. Al completamento delle attivita' previste nei Piani di  impiego,
i soggetti, di cui all'articolo 1 del  presente  decreto,  provvedono
all'invio al Dipartimento della protezione civile  di  una  relazione
finale descrittiva delle attivita' svolte, unitamente  al  rendiconto
delle spese effettivamente  sostenute,  mediante  compilazione  della
modulistica, resa disponibile in formato editabile sul sito  Internet
del Dipartimento della protezione civile e ad una  nota  recante,  in
via riepilogativa, l'elenco dei soggetti  responsabili  della  spesa,
l'importo totale rendicontato  per  annualita',  e  la  dichiarazione
attestante la congruita' delle stesse attivita' con i Piani d'impiego
approvati  e  dell'assenza  di  doppio  finanziamento   sui   singoli
interventi. 
  2. Le medesime Amministrazioni di cui all'articolo 1  del  presente
decreto, provvedono, inoltre, a: 
    a) individuare un referente unico, responsabile del  processo  di
rendicontazione nel suo complesso, dandone formale  comunicazione  al
Dipartimento della protezione civile; 
    b)  trattenere  agli  atti  gli  originali  della  documentazione
giustificativa (contratti, convenzioni, fatture, scontrini, ricevute,
titoli di  pagamento  e  quietanze,  ecc...),  riferibili  a  ciascun
ordinativo di spesa, ricompresa nel fascicolo istruttorio; 
    c) consolidare e  conservare  l'intera  documentazione  anche  in
formato pdf (incluse le versioni elettroniche di documenti  originali
o di documenti esistenti solo in versione elettronica),  al  fine  di
renderne possibile la relativa esibizione  in  qualsiasi  momento  su
richiesta degli organi di controllo nazionali e/o comunitari. 
  3. All'esito delle verifiche di  completezza  della  documentazione
trasmessa  ed  accertata  -  mediante  verifiche  a  campione  -   la
conformita' delle procedure disposte con le previsioni contenute  nel
relativo Piano d'impiego, il  Dipartimento  della  protezione  civile
provvedera'  all'erogazione  del  saldo  residuo  del  10%   di   cui
all'articolo 2 del citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 13 ottobre 2022. 
  4.  Su  istanza   motivata   delle   Amministrazioni   interessate,
l'erogazione del saldo puo' essere  disposta  anche  in  presenza  di
fatture non  quietanzate,  a  condizione  che,  entro novanta  giorni
dall'erogazione delle relative risorse,  siano  inviati  al  medesimo
Dipartimento della  protezione  civile  gli  elementi  identificativi
degli ordinativi disposti e delle relative quietanze di pagamento. La
mancata comunicazione di tali dati comporta, per l'ente, il  recupero
delle somme erogate a saldo dal Dipartimento della protezione civile.