Art. 5
Economie
1. Le eventuali economie rilevate al termine delle attivita'
previste dai Piani di impiego, dovranno essere restituite mediante
versamento al conto di tesoreria infruttifero n. 22330 aperto c/o la
tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
successiva riassegnazione ai capitoli di pertinenza del Dipartimento
della protezione civile.