Art. 5 
 
                              Economie 
 
  1. Le  eventuali  economie  rilevate  al  termine  delle  attivita'
previste dai Piani di impiego, dovranno  essere  restituite  mediante
versamento al conto di tesoreria infruttifero n. 22330 aperto c/o  la
tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
successiva riassegnazione ai capitoli di pertinenza del  Dipartimento
della protezione civile.