Art. 2
Modalita' di assegnazione delle risorse
1. Il Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di
cybersicurezza di cui all'art. 1, comma 899, lettera a), della legge
n. 197 del 2022, e' parzialmente ripartito tra le amministrazioni
individuate all'art. 1, secondo quanto previsto dall'allegato A,
parte integrante del presente decreto.
2. Il Fondo per la gestione della cybersicurezza di cui all'art. 1,
comma 899, lettera b), della legge n. 197 del 2022, e' parzialmente
ripartito tra le amministrazioni individuate all'art. 1, secondo
quanto previsto dall'allegato B, parte integrante del presente
decreto.
3. Il Ragioniere generale dello Stato provvede, con proprio
decreto, ai sensi dell'art. 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, alle variazioni di bilancio di riparto dei
predetti fondi a favore delle amministrazioni di cui agli allegati A
e B. Tali importi sono vincolati alla realizzazione degli interventi,
afferenti alle misure del piano di implementazione della Strategia
nazionale di cybersicurezza, individuati attraverso la rilevazione
dei fabbisogni finanziari condotta dall'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 900, secondo periodo, della
legge n. 197 del 2022, tenuto conto della rilevanza, della
complessita' e della coerenza realizzativa degli stessi interventi
rispetto alle citate misure nonche' della loro rilevanza rispetto
all'impatto sulla cybersicurezza nazionale.
4. Le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, coinvolgono
nell'implementazione degli interventi, come previsto nel piano di
implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, i
soggetti interessati beneficiari delle specifiche misure.