Art. 2 
 
               Modalita' di assegnazione delle risorse 
 
  1.  Il  Fondo  per  l'attuazione  della  Strategia   nazionale   di
cybersicurezza di cui all'art. 1, comma 899, lettera a), della  legge
n. 197 del 2022, e' parzialmente  ripartito  tra  le  amministrazioni
individuate all'art. 1,  secondo  quanto  previsto  dall'allegato  A,
parte integrante del presente decreto. 
  2. Il Fondo per la gestione della cybersicurezza di cui all'art. 1,
comma 899, lettera b), della legge n. 197 del 2022,  e'  parzialmente
ripartito tra le  amministrazioni  individuate  all'art.  1,  secondo
quanto  previsto  dall'allegato  B,  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  3.  Il  Ragioniere  generale  dello  Stato  provvede,  con  proprio
decreto, ai sensi dell'art. 4-quater, comma 2, del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55,  alle  variazioni  di  bilancio  di  riparto  dei
predetti fondi a favore delle amministrazioni di cui agli allegati  A
e B. Tali importi sono vincolati alla realizzazione degli interventi,
afferenti alle misure del piano di  implementazione  della  Strategia
nazionale di cybersicurezza, individuati  attraverso  la  rilevazione
dei fabbisogni finanziari condotta dall'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale ai sensi dell'art. 1, comma  900,  secondo  periodo,  della
legge  n.  197  del  2022,  tenuto  conto  della   rilevanza,   della
complessita' e della coerenza realizzativa  degli  stessi  interventi
rispetto alle citate misure nonche'  della  loro  rilevanza  rispetto
all'impatto sulla cybersicurezza nazionale. 
  4. Le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, coinvolgono
nell'implementazione degli interventi, come  previsto  nel  piano  di
implementazione  della  Strategia  nazionale  di  cybersicurezza,   i
soggetti interessati beneficiari delle specifiche misure.