Art. 3 Indirizzo, coordinamento e monitoraggio del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza 1. L' Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora, su base periodica, l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. 2. Le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comunicano all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con le modalita' indicate nelle Linee guida di cui al comma 3, l'esito delle azioni condotte nell'ambito delle misure di cui sono responsabili per consentire il monitoraggio degli interventi finanziati e della spesa, nonche' la valutazione delle eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione degli stessi interventi. 3. Le modalita' di monitoraggio periodico e rendicontazione dei risultati, nonche' i casi di revoca delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 901, della legge n. 197 del 2022, sono definite dalla «Linee guida di monitoraggio» elaborate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2023. 4. Gli interventi effettuati, in ogni caso, al fine di garantire il monitoraggio della spesa, devono essere corredati, ove previsto dalla normativa vigente, dal Codice unico di progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG). Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli stessi interventi.