Art. 3 
 
Indirizzo, coordinamento e monitoraggio del piano di  implementazione
  della Strategia nazionale di cybersicurezza 
 
  1. L' Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e
monitora,   su   base   periodica,   l'attuazione   del   piano    di
implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. 
  2. Le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1,  comunicano
all'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,  con  le   modalita'
indicate nelle Linee guida di cui al comma 3,  l'esito  delle  azioni
condotte nell'ambito  delle  misure  di  cui  sono  responsabili  per
consentire il monitoraggio degli interventi finanziati e della spesa,
nonche'  la  valutazione  delle  eventuali   criticita'   riscontrate
nell'attuazione degli stessi interventi. 
  3. Le modalita' di monitoraggio  periodico  e  rendicontazione  dei
risultati, nonche' i casi di revoca delle risorse assegnate ai  sensi
dell'art. 1, comma 901, della legge n. 197 del  2022,  sono  definite
dalla «Linee guida di monitoraggio»  elaborate  dall'Agenzia  per  la
cybersicurezza nazionale a  seguito  dell'adozione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2023. 
  4. Gli interventi effettuati, in ogni caso, al fine di garantire il
monitoraggio della spesa, devono essere corredati, ove previsto dalla
normativa vigente, dal Codice unico di progetto (CUP)  e  dal  Codice
identificativo di  gara  (CIG).  Tali  codici  sono  riportati  nelle
fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli  stessi
interventi.