IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» (di seguito denominato «decreto-legge n.
34 del 2020»);
Visto l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, in
particolare, il comma 1 che ha accordato, ai soggetti che hanno
realizzato gli interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 119
dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, la facolta' di optare in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione: a) per un contributo,
sotto forma di sconto sul corrispettivo, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di
credito d'imposta; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, (di
seguito denominato «decreto-legge n. 176 del 2022»), recante «Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», e
in particolare il comma 1, che ha modificato l'articolo 119, commi
8-bis e 8-bis.1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
Visto il comma 3 del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge
n. 176 del 2022, con il quale e' stata prevista, in relazione agli
interventi di cui al comma 8-bis, primo e terzo periodo,
dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la corresponsione
di un contributo, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per
l'anno 2023, in favore dei soggetti nelle condizioni reddituali di
cui ai citati commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119, da
erogarsi dall'Agenzia delle entrate secondo criteri e modalita'
determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, e in
particolare il comma 1, con il quale, a decorrere dall'entrata in
vigore del decreto-legge (17 febbraio 2023), in relazione agli
interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge
n. 34 del 2020, e' stato escluso l'esercizio delle opzioni dello
sconto in fattura e della cessione del credito di cui all'articolo
121, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, fatto salvo
quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 2 del citato
decreto-legge n. 11 del 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2023, recante i criteri e le modalita' per l'erogazione del
contributo previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n.
176 del 2022;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212,
convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, e in particolare il
comma 2 con il quale e' stato previsto quanto segue: a) la
corresponsione di un contributo in favore dei soggetti aventi un
reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai
sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del
2020, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024
in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo,
del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 hanno
raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per
cento; b) che tale contributo e' erogato a valere sulle risorse di
cui al citato articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022
pari a euro 16.441.000 come indicato nel comma 3 dello stesso
articolo 1 del decreto-legge n. 212 del 2023; c) che detto contributo
e' erogato dall'Agenzia delle entrate secondo criteri e modalita'
determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni per il recupero dei
contributi indebitamente percepiti;
Visto l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 212 del
2023, relativo alla copertura finanziaria del contributo di cui al
comma 2 dello stesso articolo;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 212 del 2023;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca i criteri e le modalita' per
l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge n. 212 del 2023 (di seguito denominato «il
contributo»).
2. Il contributo di cui al presente decreto e' un contributo a
fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario.
3. Il contributo e' erogato a valere sulle risorse di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6,
gia' trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 dell'Agenzia delle
entrate, nei limiti delle somme compensate in termini di fabbisogno e
indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 2023, n. 212.