IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in  materia  di  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» (di seguito denominato «decreto-legge  n.
34 del 2020»); 
  Visto l'articolo 121  del  decreto-legge  n.  34  del  2020  e,  in
particolare, il comma 1 che  ha  accordato,  ai  soggetti  che  hanno
realizzato gli interventi  agevolabili  ai  sensi  dell'articolo  119
dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, la facolta' di  optare  in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione: a) per  un  contributo,
sotto forma di sconto sul corrispettivo, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di
credito d'imposta; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti; 
  Visto l'articolo 9 del decreto-legge  18  novembre  2022,  n.  176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, (di
seguito denominato «decreto-legge n. 176 del 2022»), recante  «Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»,  e
in particolare il comma 1, che ha modificato  l'articolo  119,  commi
8-bis e 8-bis.1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
  Visto il comma 3 del medesimo articolo 9 del  citato  decreto-legge
n. 176 del 2022, con il quale e' stata prevista,  in  relazione  agli
interventi  di  cui  al  comma  8-bis,   primo   e   terzo   periodo,
dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la corresponsione
di un contributo, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro  per
l'anno 2023, in favore dei soggetti nelle  condizioni  reddituali  di
cui ai citati commi 8-bis e 8-bis.1 del  medesimo  articolo  119,  da
erogarsi dall'Agenzia  delle  entrate  secondo  criteri  e  modalita'
determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 2 del  decreto-legge  16  febbraio  2023,  n.  11,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, e in
particolare il comma 1, con il quale,  a  decorrere  dall'entrata  in
vigore del  decreto-legge  (17  febbraio  2023),  in  relazione  agli
interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 119  del  decreto-legge
n. 34 del 2020, e' stato  escluso  l'esercizio  delle  opzioni  dello
sconto in fattura e della cessione del credito  di  cui  all'articolo
121, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, fatto  salvo
quanto stabilito dal comma 2  dello  stesso  articolo  2  del  citato
decreto-legge n. 11 del 2023; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
luglio 2023, recante i criteri e le modalita'  per  l'erogazione  del
contributo previsto dall'articolo 9, comma 3,  del  decreto-legge  n.
176 del 2022; 
  Visto l'articolo 1 del decreto-legge  29  dicembre  2023,  n.  212,
convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, e in  particolare  il
comma  2  con  il  quale  e'  stato  previsto  quanto  segue:  a)  la
corresponsione di un contributo in  favore  dei  soggetti  aventi  un
reddito di riferimento non superiore a 15.000  euro,  determinato  ai
sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n.  34  del
2020, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31  ottobre  2024
in relazione agli interventi di cui al comma  8-bis,  primo  periodo,
del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 hanno
raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per
cento; b) che tale contributo e' erogato a valere  sulle  risorse  di
cui al citato articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del  2022
pari a euro  16.441.000  come  indicato  nel  comma  3  dello  stesso
articolo 1 del decreto-legge n. 212 del 2023; c) che detto contributo
e' erogato dall'Agenzia delle entrate  secondo  criteri  e  modalita'
determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni per il  recupero  dei
contributi indebitamente percepiti; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 212  del
2023, relativo alla copertura finanziaria del contributo  di  cui  al
comma 2 dello stesso articolo; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 212 del 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  i  criteri  e  le  modalita'   per
l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 1,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  212  del   2023   (di   seguito   denominato   «il
contributo»). 
  2. Il contributo di cui al presente  decreto  e'  un  contributo  a
fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario. 
  3.  Il  contributo  e'  erogato  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.  176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  gennaio  2023,  n.  6,
gia' trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 dell'Agenzia delle
entrate, nei limiti delle somme compensate in termini di fabbisogno e
indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 2023, n. 212.