Art. 2 
 
                     Beneficiari del contributo 
 
  1. Il contributo e' erogato alle persone fisiche che, al  di  fuori
dell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,   arte   o   professione,
sostengono spese per gli interventi di cui  all'articolo  119,  comma
8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, per  i  quali
sussistano le seguenti condizioni: 
    a) l'intervento ha raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023,
uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al  60  per  cento,
asseverato ai sensi dell'articolo 119, comma 13, del decreto-legge n.
34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura  o  per  la
cessione del credito ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettere  a)
e b), del decreto-legge n. 34 del 2020; 
    b)  il  richiedente  ha  avuto  nell'anno  2023  un  reddito   di
riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 119,  comma  8-bis.1,
del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro.