Art. 2
Beneficiari del contributo
1. Il contributo e' erogato alle persone fisiche che, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, comma
8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali
sussistano le seguenti condizioni:
a) l'intervento ha raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023,
uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento,
asseverato ai sensi dell'articolo 119, comma 13, del decreto-legge n.
34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettere a)
e b), del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) il richiedente ha avuto nell'anno 2023 un reddito di
riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1,
del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro.