Art. 3
Spese ammesse al contributo
1. Il contributo e' erogato in relazione alle spese agevolabili
sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis,
primo periodo, per le quali, ai sensi della predetta disposizione,
spetta la detrazione limitatamente al 70 per cento del loro
ammontare.
2. Il contributo e' determinato in relazione alle spese agevolabili
sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi
condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa
di 96.000 euro.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo rilevano soltanto le
spese sostenute per le quali i relativi bonifici, di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e
all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 6
agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd.
Ecobonus», risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.
4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 2 e' riferito
all'ammontare complessivo della spesa sostenuta nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 a fronte degli interventi
individuati al comma 1. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta
da piu' soggetti, il limite massimo per ciascun richiedente e'
ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra
l'importo della spesa sostenuta dal richiedente e l'importo
complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.