Art. 3 
 
                     Spese ammesse al contributo 
 
  1. Il contributo e' erogato in  relazione  alle  spese  agevolabili
sostenute per gli interventi di cui all'articolo  119,  comma  8-bis,
primo periodo, per le quali, ai sensi  della  predetta  disposizione,
spetta  la  detrazione  limitatamente  al  70  per  cento  del   loro
ammontare. 
  2. Il contributo e' determinato in relazione alle spese agevolabili
sostenute direttamente dal richiedente, ovvero,  per  gli  interventi
condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di  spesa
di 96.000 euro. 
  3. Ai fini dell'erogazione  del  contributo  rilevano  soltanto  le
spese sostenute per le quali i relativi bonifici, di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dei lavori pubblici, del  18  febbraio  1998,  n.  41,  e
all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  del  6
agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni
fiscali per  la  riqualificazione  energetica  degli  edifici  -  cd.
Ecobonus», risultano  effettuati  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024. 
  4. Il limite massimo di  spesa  di  cui  al  comma  2  e'  riferito
all'ammontare complessivo della spesa sostenuta nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 a fronte degli interventi
individuati al comma 1. Nel caso in cui la spesa sia stata  sostenuta
da piu' soggetti,  il  limite  massimo  per  ciascun  richiedente  e'
ridotto  applicando  la  percentuale  derivante  dal   rapporto   tra
l'importo  della  spesa  sostenuta  dal   richiedente   e   l'importo
complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.