Art. 4 
 
                      Richiesta del contributo 
 
  1. Ai fini dell'erogazione del contributo, le  persone  fisiche  di
cui all'articolo 2 trasmettono entro  il  31  ottobre  2024,  in  via
telematica,  un'istanza  all'Agenzia  delle   entrate   nella   quale
attestano il possesso dei requisiti indicati all'articolo 2.  Ciascun
richiedente puo' presentare soltanto una richiesta di  contributo  in
relazione alle spese sostenute per una sola unita' immobiliare. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere  presentata,  per  conto
del richiedente, anche da un intermediario  di  cui  all'articolo  3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,
n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia  delle
entrate. 
  3. Le modalita' di compilazione dell'istanza di cui al comma 1,  il
suo  contenuto  informativo  e   ogni   altro   elemento   necessario
all'erogazione del contributo sono  definiti  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto.