Art. 5
Modalita' di determinazione del contributo
1. Nell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, il richiedente
indica l'importo del contributo richiesto che non puo' essere
superiore al 30 per cento delle spese ammesse al contributo ai sensi
dell'articolo 3.
2. L'Agenzia delle entrate eroga i contributi sulla base dei
criteri indicati ai commi 3, 4 e 5.
3. Se le risorse stanziate sono sufficienti per l'erogazione
integrale di tutti i contributi richiesti, l'Agenzia delle entrate
determina l'ammontare del contributo in misura pari al 100 per cento
dell'importo richiesto. Qualora le risorse stanziate non siano
sufficienti ad assicurare l'erogazione integrale di tutti i
contributi richiesti, le medesime sono destinate prioritariamente
all'erogazione di contributi, determinati secondo i criteri indicati
ai commi 4 e 5, a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione
principale l'unita' immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per
gli interventi effettuati dai condomini, l'unita' immobiliare facente
parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprieta' o di
un diritto reale di godimento sulla medesima unita' immobiliare.
Nell'ipotesi in cui le richieste di contributo inviate dai soggetti
per i quali sussistono le condizioni di cui al secondo periodo siano
soddisfatte integralmente, le risorse residue sono destinate
all'erogazione di contributi, determinati secondo i criteri indicati
ai commi 4 e 5, a favore dei richiedenti che non soddisfano dette
condizioni.
4. L'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo da
erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale
tra l'ammontare delle risorse e l'ammontare dei contributi richiesti.
Detto ammontare e' determinato come segue:
a) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse e
l'ammontare dei contributi richiesti e' superiore al 100 per cento,
il contributo e' pari al 100 per cento dell'importo richiesto;
b) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse e
l'ammontare dei contributi richiesti e' compreso fra il 3 e il 100
per cento, il contributo si determina applicando all'importo
richiesto la percentuale risultante;
c) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse e
l'ammontare dei contributi richiesti e' inferiore al 3 per cento, il
contributo si determina applicando all'importo richiesto la
percentuale del 3 per cento.
5. Nel caso in cui il contributo sia determinato secondo quanto
previsto al comma 4, lettera c), il contributo stesso e' erogato,
fino ad esaurimento delle risorse, sulla base dell'ordine cronologico
delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti nel periodo
di cui all'articolo 3, comma 3. In presenza di istanze che indicano
la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di
insufficienza delle risorse per l'erogazione dei contributi
richiesti, il contributo e' erogato sulla base dell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui all'articolo 4,
fino ad esaurimento delle risorse.
6. Le percentuali di erogazione di cui al presente articolo sono
comunicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanarsi entro il 30 novembre 2024.