Art. 5 
 
             Modalita' di determinazione del contributo 
 
  1. Nell'istanza di cui all'articolo  4,  comma  1,  il  richiedente
indica  l'importo  del  contributo  richiesto  che  non  puo'  essere
superiore al 30 per cento delle spese ammesse al contributo ai  sensi
dell'articolo 3. 
  2. L'Agenzia delle  entrate  eroga  i  contributi  sulla  base  dei
criteri indicati ai commi 3, 4 e 5. 
  3. Se  le  risorse  stanziate  sono  sufficienti  per  l'erogazione
integrale di tutti i contributi richiesti,  l'Agenzia  delle  entrate
determina l'ammontare del contributo in misura pari al 100 per  cento
dell'importo  richiesto.  Qualora  le  risorse  stanziate  non  siano
sufficienti  ad  assicurare  l'erogazione  integrale   di   tutti   i
contributi richiesti, le  medesime  sono  destinate  prioritariamente
all'erogazione di contributi, determinati secondo i criteri  indicati
ai commi 4 e 5, a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione
principale l'unita' immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero,  per
gli interventi effettuati dai condomini, l'unita' immobiliare facente
parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprieta' o di
un diritto reale di  godimento  sulla  medesima  unita'  immobiliare.
Nell'ipotesi in cui le richieste di contributo inviate  dai  soggetti
per i quali sussistono le condizioni di cui al secondo periodo  siano
soddisfatte  integralmente,  le  risorse   residue   sono   destinate
all'erogazione di contributi, determinati secondo i criteri  indicati
ai commi 4 e 5, a favore dei richiedenti  che  non  soddisfano  dette
condizioni. 
  4. L'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo  da
erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale
tra l'ammontare delle risorse e l'ammontare dei contributi richiesti.
Detto ammontare e' determinato come segue: 
    a) se il rapporto percentuale tra  l'ammontare  delle  risorse  e
l'ammontare dei contributi richiesti e' superiore al 100  per  cento,
il contributo e' pari al 100 per cento dell'importo richiesto; 
    b) se il rapporto percentuale tra  l'ammontare  delle  risorse  e
l'ammontare dei contributi richiesti e' compreso fra il 3  e  il  100
per  cento,  il  contributo  si  determina   applicando   all'importo
richiesto la percentuale risultante; 
    c) se il rapporto percentuale tra  l'ammontare  delle  risorse  e
l'ammontare dei contributi richiesti e' inferiore al 3 per cento,  il
contributo  si  determina   applicando   all'importo   richiesto   la
percentuale del 3 per cento. 
  5. Nel caso in cui il contributo  sia  determinato  secondo  quanto
previsto al comma 4, lettera c), il  contributo  stesso  e'  erogato,
fino ad esaurimento delle risorse, sulla base dell'ordine cronologico
delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti nel  periodo
di cui all'articolo 3, comma 3. In presenza di istanze  che  indicano
la  medesima  data  di  effettuazione  del  primo   bonifico   e   di
insufficienza  delle  risorse   per   l'erogazione   dei   contributi
richiesti,  il  contributo  e'   erogato   sulla   base   dell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze  di  cui  all'articolo  4,
fino ad esaurimento delle risorse. 
  6. Le percentuali di erogazione di cui al  presente  articolo  sono
comunicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanarsi entro il 30 novembre 2024.