Art. 6 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Il contributo e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato
dal richiedente nell'istanza  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  e
intestato o cointestato al richiedente.