Art. 4
Riparto e selezione dei progetti finanziabili
1. I soggetti proponenti di cui all'articolo 3, sono selezionati
secondo procedure comparative per l'erogazione di contributi ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I progetti sono valutati secondo i seguenti criteri generali:
a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi;
b) qualita' scientifica del progetto e grado di innovazione;
c) trasferibilita' e ricadute applicative dei risultati attesi;
d) competenza ed esperienza tecnica scientifica in ricerche
applicate in agricoltura biologica della compagine progettuale;
e) competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei
partecipanti, anche in relazione alle modalita' di monitoraggio
interno al progetto e alla verificabilita' dei risultati;
f) coerenza con quanto richiesto dall'amministrazione;
g) rilevanza ai fini del supporto normativo e gestionale di
competenza del settore specifico;
h) valutazione di impatto tecnico-scientifico ed economico con
particolare riferimento all'attenzione rivolta agli
utenti/fruitori/beneficiari e alla trasferibilita' dei risultati al
mondo produttivo;
i) ulteriori criteri di valutazione specifici indicati nei
relativi avvisi pubblici.