Art. 4 
            Riparto e selezione dei progetti finanziabili 
 
  1. I soggetti proponenti di cui all'articolo  3,  sono  selezionati
secondo procedure comparative per l'erogazione di contributi ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. I progetti sono valutati secondo i seguenti criteri generali: 
    a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi; 
    b) qualita' scientifica del progetto e grado di innovazione; 
    c) trasferibilita' e ricadute applicative dei risultati attesi; 
    d) competenza  ed  esperienza  tecnica  scientifica  in  ricerche
applicate in agricoltura biologica della compagine progettuale; 
    e) competenza gestionale ed amministrativa del proponente  e  dei
partecipanti, anche  in  relazione  alle  modalita'  di  monitoraggio
interno al progetto e alla verificabilita' dei risultati; 
    f) coerenza con quanto richiesto dall'amministrazione; 
    g) rilevanza ai fini  del  supporto  normativo  e  gestionale  di
competenza del settore specifico; 
    h) valutazione di impatto tecnico-scientifico  ed  economico  con
particolare     riferimento     all'attenzione      rivolta      agli
utenti/fruitori/beneficiari e alla trasferibilita' dei  risultati  al
mondo produttivo; 
    i)  ulteriori  criteri  di  valutazione  specifici  indicati  nei
relativi avvisi pubblici.