Art. 2
Ripartizione delle risorse
1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli
importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art.
1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
Societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita'
istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6 del presente decreto:
a) 2,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica,
adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano
CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e
elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi
idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto
merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai
sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014;
b) 15 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di
automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di
fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonche'
Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della
medesima tipologia, intendendo per medesima tipologia quelli con
massa compresa nell'intervallo definito dal successivo art. 5, o
superiore, per la quantificazione del contributo massimo
riconosciuto;
c) 7,5 milioni di euro di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica
adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti
alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e
i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi
di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire
maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono
incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014. Sono infine incentivate le
acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi
pericolosi del tipo Iso tank - 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi
alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonche' allo
standard ADR;
2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto da destinare alla societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
Societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita'
istruttoria per l'intera attivita' ad essa attribuita, anche
relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e gestione
della piattaforma di cui all'art. 6, comma 2, viene determinata con
atto attuativo dell'accordo di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le
infrastrutture ed i trasporti (registrato dalla Corte dei conti in
data 14 novembre 2023 al n. 3694).
3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d'intensita'
massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, e' esclusa
la cumulabilita', per le medesime tipologie di investimenti e per i
medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente
decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a
titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013.
4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, per singola impresa, non
puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo
stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.
Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata
disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste
pervenute e dichiarate ammissibili.
5. L'importo massimo ammissibile e' omnicomprensivo per la
totalita' dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il
beneficio.
6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita'
del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2028, pena
la revoca del contributo erogato. Non si procede altresi'
all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della
disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo
intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di
pagamento del beneficio.
7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del
presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati
detenuti in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.