Art. 3
Modalita' di funzionamento
1. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a
concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di
tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma 2. A tal
fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata
disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto
limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita'
residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle
domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito
internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I
contributi erogati a chiusura della rendicontazione non potranno in
alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta
ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del presente
decreto. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse
esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili
ulteriori risorse.
2. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette
aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per
effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a
favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza
dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 e successive modificazioni, gli investimenti di cui al
presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati
entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 7,
comma 2.