Art. 4 
 
                     Presentazione delle istanze 
 
  1. Nella  fase  di  presentazione  delle  istanze,  ai  fini  della
richiesta di contributo, le imprese allegano al  modulo,  debitamente
firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli
e del  documento  di  identita'  del  richiedente.  In  mancanza  del
contratto di acquisizione, e' possibile  allegare  all'istanza  copia
del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione  dal  legale
rappresentante dell'impresa. 
  2. Nei termini previsti dalla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il
soggetto gestore di cui al successivo art. 6 provvede a verificare la
ammissibilita'  delle  istanze  ricevute.  Nel  caso  di  carenza  di
requisiti richiesti a pena di inammissibilita', il  soggetto  gestore
provvede ad inviare le comunicazioni di  cui  all'art.  10-bis  della
legge 241 del 1990, assegnando un termine  di  dieci  giorni  per  la
produzione di memorie o documenti, decorsi i quali  la  richiesta  e'
riesaminata e definita alla luce della documentazione in  possesso  e
delle eventuali memorie ricevute. 
  3.  Gli  importi  previsti  dai  contratti  allegati  alle  istanze
correttamente formulate sono detratti  dall'ammontare  delle  risorse
disponibili, quali risultanti  da  apposito  contatore,  puntualmente
aggiornato   per   ogni   area   di   investimento   e   accantonati.
L'ammissibilita' del contributo,  accantonato  con  la  prenotazione,
rimane in ogni  caso  subordinata  alla  dimostrazione,  in  sede  di
rendicontazione,  dell'avvenuto   perfezionamento   dell'investimento
secondo le modalita' fissate  con  il  decreto  direttoriale  di  cui
all'art. 7 del presente decreto. 
  4. Nel caso l'aspirante al beneficio  non  fornisca  la  prova  del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la rendicontazione dal decreto direttoriale di  cui  all'art.  7  del
presente decreto, decade dal beneficio e  le  risorse  corrispondenti
agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al
fondo,  con  possibilita'  di  procedere  con  lo  scorrimento  della
graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.