Art. 4
Presentazione delle istanze
1. Nella fase di presentazione delle istanze, ai fini della
richiesta di contributo, le imprese allegano al modulo, debitamente
firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli
e del documento di identita' del richiedente. In mancanza del
contratto di acquisizione, e' possibile allegare all'istanza copia
del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale
rappresentante dell'impresa.
2. Nei termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il
soggetto gestore di cui al successivo art. 6 provvede a verificare la
ammissibilita' delle istanze ricevute. Nel caso di carenza di
requisiti richiesti a pena di inammissibilita', il soggetto gestore
provvede ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 10-bis della
legge 241 del 1990, assegnando un termine di dieci giorni per la
produzione di memorie o documenti, decorsi i quali la richiesta e'
riesaminata e definita alla luce della documentazione in possesso e
delle eventuali memorie ricevute.
3. Gli importi previsti dai contratti allegati alle istanze
correttamente formulate sono detratti dall'ammontare delle risorse
disponibili, quali risultanti da apposito contatore, puntualmente
aggiornato per ogni area di investimento e accantonati.
L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la prenotazione,
rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di
rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento
secondo le modalita' fissate con il decreto direttoriale di cui
all'art. 7 del presente decreto.
4. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la rendicontazione dal decreto direttoriale di cui all'art. 7 del
presente decreto, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti
agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al
fondo, con possibilita' di procedere con lo scorrimento della
graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.