Art. 5 
 
   Importi dei contributi, costi ammissibili e intensita' di aiuto 
 
  1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma  1,  del
presente decreto: 
    a) nel caso dell'acquisizione di  veicoli  commerciali  nuovi  di
fabbrica   a   trazione   alternativa   a    metano    CNG,    ibrida
(diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa  complessiva
a pieno carico  pari  o  superiore  a  3,5  tonnellate  e  fino  a  7
tonnellate  e  di  veicoli  a  trazione  elettrica  superiori   a   7
tonnellate, il contributo e' determinato: 
      a.1) in euro 4.000 per ogni  veicolo  CNG  e  a  motorizzazione
ibrida; 
      a.2) in  euro  14.000  per  ogni  veicolo  elettrico  di  massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a
7 tonnellate; 
      a.3) in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico  superiore  a  7
tonnellate, considerando  la  notevole  differenza  di  costo  con  i
veicoli ad alimentazione diesel. 
    b) nel caso dell'acquisizione di  veicoli  commerciali  nuovi  di
fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico),  a  metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 tonnellate, il contributo e' determinato: 
      b.1) in euro 9.000 per  ogni  veicolo  a  trazione  alternativa
ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno
carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate; 
      b.2) in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione  alternativa  a
gas naturale liquefatto LNG e  CNG  ovvero  a  motorizzazione  ibrida
(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate; 
    c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione  di  autoveicoli  di  massa  complessiva  fino  a   3,5
tonnellate  per  il  trasporto  merci  come  veicoli   elettrici   il
contributo e' determinato nella misura pari al 40 per cento dei costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento, con  un
tetto massimo pari ad euro 2.000. 
  2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2  comma  1,  lettera
a),  dimostrino  anche  l'avvenuta  radiazione  per  rottamazione  di
veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6  E,  di  massa
equivalente  al  veicolo  nuovo  acquisito,  viene  riconosciuta  una
maggiorazione del contributo pari ad  euro  1.000  per  ogni  veicolo
rottamato. 
  Se il veicolo rottamato appartiene alla classe Euro IV o Euro  4  o
inferiore, fino al raggiungimento del tetto complessivo di 500.000,00
euro, le domande sono esaminate con priorita' rispetto alle  altre  e
la maggiorazione del contributo  e'  pari  ad  euro  3.000,00  se  il
veicolo rottamato ha massa uguale o superiore a 3,5 ton  e  uguale  o
inferiore a 7,0 ton, ad euro 7.000,00  se  il  veicolo  rottamato  ha
massa superiore a 7,00 e uguale o inferiore a  16,0  ton  e  ad  euro
15.000,00 se il veicolo rottamato ha massa superiore a 16,00 ton.  Al
raggiungimento del  tetto,  le  richieste  pervenute  successivamente
saranno esaminate, secondo l'ordine di arrivo, unitamente alle  altre
e saranno soggette alla maggiorazione del  contributo  pari  ad  euro
1.000,00 per ogni veicolo rottamato. 
  Il veicolo rottamato, qualunque sia la classe di inquinamento ed  a
pena d'ammissibilita', deve essere stato detenuto in proprieta' o  ad
altro titolo da almeno un anno precedente  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. La tabella 1, allegata al presente decreto, meglio  descrive  le
tipologie di investimento ed i contributi massimi ammissibili di  cui
ai precedenti commi 1 e 2. 
  4. In relazione alla radiazione per rottamazione  di  automezzi  di
massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  7  tonnellate  con
contestuale acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,  di
veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci  di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7  tonnellate,  conformi
alla normativa anti inquinamento Euro VI step  E,  il  contributo  e'
determinato,  avuto  riguardo  al  sovra  costo  necessario  per   la
acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI
step E in sostituzione del veicolo radiato: 
    d.1) in euro 7.000 per ogni veicolo  Euro  VI  step  E  di  massa
complessiva a pieno  carico  superiore  a  7  tonnellate  fino  a  16
tonnellate; 
    d.2) in euro 15.000 per ogni veicolo Euro  VI  step  E  di  massa
complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate. 
  Nel caso in cui  il  veicolo  rottamato  abbia  classe  Euro  IV  o
inferiore le domande sono esaminate con priorita' rispetto alle altre
ed il contributo e' determinato: 
    d.3) in euro 14.000 per ogni veicolo Euro  VI  step  E  di  massa
complessiva a pieno  carico  superiore  a  7  tonnellate  fino  a  16
tonnellate; 
    d.4) in euro 30.000 per ogni veicolo Euro  VI  step  E  di  massa
complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate. 
  5. In relazione all'acquisizione  di  veicoli  commerciali  leggeri
Euro 6 E ed Euro VI step E il contributo e' determinato: 
    e.1) in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o  superiore
a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con  contestuale  rottamazione
di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa  complessiva  a
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,0 tonnellate. 
  Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o Euro  4
o inferiore, le domande sono esaminate con  priorita'  rispetto  alle
altre ed il contributo e' determinato: 
    e.2) in euro 6.000 per ogni veicolo commerciale pari o  superiore
a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con  contestuale  rottamazione
di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa  complessiva  a
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,0 tonnellate. 
  I contributi di cui ai punti d.3), d.4) ed e.2)  sono  riconosciuti
fino al raggiungimento del tetto complessivo di euro 5.000.000,00. 
  Al raggiungimento del tetto, le richieste pervenute successivamente
saranno esaminate, secondo l'ordine di arrivo, unitamente alle  altre
e saranno soggette a contributo pari a quello di cui ai  punti  d.1),
d.2) ed e.1). 
  Nel caso in cui le richieste ricevute per rottamazione  di  veicoli
di classe inferiore ad Euro IV o Euro 4 non raggiungessero  il  tetto
dei 5.000.000,00, le somme residue saranno utilizzate per  finanziare
i contributi per radiazione per rottamazione  di  veicoli  di  classe
superiore. 
  6. La tabella 2, allegata al decreto, meglio descrive le  tipologie
di investimento  ed  i  contributi  massimi  ammissibili  di  cui  ai
precedenti commi 4 e 5. 
  7. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili: 
    a) le acquisizioni,  anche  mediante  locazione  finanziaria,  di
rimorchi   e   semirimorchi,   nuovi   di   fabbrica,    rispondenti,
rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il  trasporto  combinato
ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per
il trasporto combinato  marittimo,  ovvero  rimorchi  e  semirimorchi
conformi  contemporaneamente  alle  normative  UIC  595-5  e  IMO.  I
rimorchi e i  semirimorchi  sono  dotati  di  almeno  un  dispositivo
innovativo  di  cui  all'allegato  1  al  presente  decreto  ai  fini
dell'ammissione al beneficio; 
    b)  rimorchi,  semirimorchi  o  equipaggiamenti  per  autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da
effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e
internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase  V  (Stage  V)  del  regolamento  UE  n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non  collegate  al  motore
del veicolo trainante oppure da  unita'  elettriche  funzionanti  con
alternatore collegato al  motore  del  veicolo  trainante.  Tutte  le
unita'  precedentemente  indicate  dovranno  essere  dotate  di   gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; 
    c)  sostituzione,  nei  rimorchi,  semirimorchi   o   autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da
effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e
internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove  non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera  precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme  alla
fase V (Stage  V)  del  regolamento  UE  n.  2016/1628  o  da  unita'
criogeniche autonome non collegate al motore  del  veicolo  trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato  al
motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. 
    d) acquisizioni di contenitori per il  trasporto  intermodale  di
liquidi pericolosi del tipo Iso tank - 20 ft o swap  body  22-24  ft,
conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle  cisterne,  nonche'
allo standard ADR. 
  8. Nei casi di cui al comma 7, lettere a), b)  e  c)  del  presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato: 
    f.1) per le acquisizioni effettuate da piccole e  medie  imprese:
nel limite del 10 per cento del costo  di  acquisizione  in  caso  di
medie imprese e del 20  per  cento  di  tale  costo  per  le  piccole
imprese, con un tetto massimo  di  euro  5.000  per  semirimorchio  o
autoveicolo  specifico  superiore  a  7  tonnellate   allestito   per
trasporti    in    regime    ATP,    ovvero    per    ogni     unita'
refrigerante/calorifera  a  superiore  standard  ambientale,  secondo
quando indicato all'art. 5, comma 7, lettera c), installata  su  tali
veicoli.  Le  acquisizioni   sono   ammissibili   qualora   sostenute
nell'ambito di un programma di investimenti  destinato  a  creare  un
nuovo   stabilimento,   ampliare    uno    stabilimento    esistente,
diversificare la produzione di  uno  stabilimento  mediante  prodotti
nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente  il  processo  produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente; 
    f.2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non  rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto  conto
che e' possibile incentivare il 40  per  cento  della  differenza  di
costo tra i veicoli  intermodali  dotati  di  almeno  un  dispositivo
innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei  maggiori  costi  dei
veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti  a
criteri avanzati  di  risparmio  energetico  e  rispetto  ambientale,
ovvero dei maggiori  costi  delle  unita'  refrigeranti/calorifere  a
superiore standard ambientale, secondo quando indicato al all'art. 5,
comma 7, lettera c), installate su tali veicoli. 
  9. Nel  caso  delle  imprese  che,  contestualmente  alle  predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario  ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e  ad  euro  5.000  per  le
grandi imprese. 
  10. Una parte delle somme stanziate all'art. 2,  comma  1,  lettera
c), del presente decreto, nel limite di euro 200.000,00, e' riservato
alle istanze di cui al precedente punto 7 lettera d). 
  11. La tabella 3, allegata al decreto, meglio descrive le tipologie
di investimento  ed  i  contributi  massimi  ammissibili  di  cui  ai
precedenti commi 7, 8 e 9. 
  12. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del  10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e
medie imprese, ove gli interessati ne  facciano  espressa  richiesta,
nei seguenti casi: 
    a) per le acquisizioni di cui ai commi 1,  4  e  5  del  presente
articolo. A tal fine  gli  interessati  trasmettono,  all'atto  della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici,  dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  il
numero delle unita' di  lavoro  dipendenti  (ULA)  e  il  volume  del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale; 
    b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  fine  gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui  al  punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di  cui  all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
    c) Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.