Art. 5
Importi dei contributi, costi ammissibili e intensita' di aiuto
1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto:
a) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida
(diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva
a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7
tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7
tonnellate, il contributo e' determinato:
a.1) in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione
ibrida;
a.2) in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a
7 tonnellate;
a.3) in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7
tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i
veicoli ad alimentazione diesel.
b) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 tonnellate, il contributo e' determinato:
b.1) in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa
ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno
carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;
b.2) in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a
gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida
(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5
tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici il
contributo e' determinato nella misura pari al 40 per cento dei costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento, con un
tetto massimo pari ad euro 2.000.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera
a), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di
veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, di massa
equivalente al veicolo nuovo acquisito, viene riconosciuta una
maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo
rottamato.
Se il veicolo rottamato appartiene alla classe Euro IV o Euro 4 o
inferiore, fino al raggiungimento del tetto complessivo di 500.000,00
euro, le domande sono esaminate con priorita' rispetto alle altre e
la maggiorazione del contributo e' pari ad euro 3.000,00 se il
veicolo rottamato ha massa uguale o superiore a 3,5 ton e uguale o
inferiore a 7,0 ton, ad euro 7.000,00 se il veicolo rottamato ha
massa superiore a 7,00 e uguale o inferiore a 16,0 ton e ad euro
15.000,00 se il veicolo rottamato ha massa superiore a 16,00 ton. Al
raggiungimento del tetto, le richieste pervenute successivamente
saranno esaminate, secondo l'ordine di arrivo, unitamente alle altre
e saranno soggette alla maggiorazione del contributo pari ad euro
1.000,00 per ogni veicolo rottamato.
Il veicolo rottamato, qualunque sia la classe di inquinamento ed a
pena d'ammissibilita', deve essere stato detenuto in proprieta' o ad
altro titolo da almeno un anno precedente l'entrata in vigore del
presente decreto.
3. La tabella 1, allegata al presente decreto, meglio descrive le
tipologie di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui
ai precedenti commi 1 e 2.
4. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con
contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi
alla normativa anti inquinamento Euro VI step E, il contributo e'
determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la
acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI
step E in sostituzione del veicolo radiato:
d.1) in euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa
complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16
tonnellate;
d.2) in euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa
complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.
Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o
inferiore le domande sono esaminate con priorita' rispetto alle altre
ed il contributo e' determinato:
d.3) in euro 14.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa
complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16
tonnellate;
d.4) in euro 30.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa
complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.
5. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri
Euro 6 E ed Euro VI step E il contributo e' determinato:
e.1) in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore
a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione
di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,0 tonnellate.
Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o Euro 4
o inferiore, le domande sono esaminate con priorita' rispetto alle
altre ed il contributo e' determinato:
e.2) in euro 6.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore
a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione
di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,0 tonnellate.
I contributi di cui ai punti d.3), d.4) ed e.2) sono riconosciuti
fino al raggiungimento del tetto complessivo di euro 5.000.000,00.
Al raggiungimento del tetto, le richieste pervenute successivamente
saranno esaminate, secondo l'ordine di arrivo, unitamente alle altre
e saranno soggette a contributo pari a quello di cui ai punti d.1),
d.2) ed e.1).
Nel caso in cui le richieste ricevute per rottamazione di veicoli
di classe inferiore ad Euro IV o Euro 4 non raggiungessero il tetto
dei 5.000.000,00, le somme residue saranno utilizzate per finanziare
i contributi per radiazione per rottamazione di veicoli di classe
superiore.
6. La tabella 2, allegata al decreto, meglio descrive le tipologie
di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui ai
precedenti commi 4 e 5.
7. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti,
rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato
ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per
il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi
conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I
rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo
innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini
dell'ammissione al beneficio;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore
del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le
unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla
fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita'
criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al
motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
d) acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di
liquidi pericolosi del tipo Iso tank - 20 ft o swap body 22-24 ft,
conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonche'
allo standard ADR.
8. Nei casi di cui al comma 7, lettere a), b) e c) del presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
f.1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese:
nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di
medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole
imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o
autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per
trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unita'
refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo
quando indicato all'art. 5, comma 7, lettera c), installata su tali
veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute
nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un
nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente,
diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti
nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente;
f.2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto
che e' possibile incentivare il 40 per cento della differenza di
costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo
innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei
veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a
criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale,
ovvero dei maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a
superiore standard ambientale, secondo quando indicato al all'art. 5,
comma 7, lettera c), installate su tali veicoli.
9. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le
grandi imprese.
10. Una parte delle somme stanziate all'art. 2, comma 1, lettera
c), del presente decreto, nel limite di euro 200.000,00, e' riservato
alle istanze di cui al precedente punto 7 lettera d).
11. La tabella 3, allegata al decreto, meglio descrive le tipologie
di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui ai
precedenti commi 7, 8 e 9.
12. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente
articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.