Art. 7
Modalita' di dimostrazione dei requisiti
1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 1, gli
aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di
rendicontazione, ed a pena di inammissibilita', la prova documentale
che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste
dal presente decreto. Le somme erogate non potranno in ogni caso
superare quelle accantonate nella fase di prenotazione.
2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle
domande.