Art. 9 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di   procedere   con   tutti   gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione  dei
contributi e di procedere, in via di autotutela,  con  l'annullamento
del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art.  6,  comma
2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello
Stato del contributo concesso, anche quando in esito  alle  verifiche
effettuate   emergano   gravi   irregolarita'   in   relazione   alle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno  stesso  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 agosto 2024 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 3328