Art. 9
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di procedere con tutti gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei
contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento
del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 6, comma
2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello
Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche
effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2024
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 3328