IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 9 luglio
2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse
destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui
all'art. 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in
base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le
indicazioni che le stesse dovranno contenere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2009, recante le
modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle
iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma
1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea e, in particolare,
l'art. 87;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media
impresa;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato;
Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della sezione
5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione
professionale;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29
dicembre 2022, Supplemento ordinario n. 43, e, in particolare, la
tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ivi allegata;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30
dicembre 2023, Supplemento ordinario n. 40, e, in particolare, la
tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ivi allegata;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15
marzo 2022, n. 56, che, in base alla legge 30 dicembre 2021, n. 254,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ha destinato
al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a 240.000,000
euro per ciascuna annualita' del triennio sopra considerato;
Considerato che sul capitolo 7330 pg 06 del bilancio di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultano
disponibili 5 milioni di euro finalizzati all'erogazione di incentivi
per interventi a favore della formazione professionale delle imprese
di autotrasporto per l'annualita' 2024;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse
finanziarie dei fondi stessi;
Ritenuto necessario definire le modalita' operative per
l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2024;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Finalita', beneficiari e intensita' del contributo
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 marzo 2022, n.
56, le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di
formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano
complessivamente ad euro 5 milioni per l'annualita' 2024.
2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e,
quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le imprese
di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci,
amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto
collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino
ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove tecnologie, allo sviluppo della competitivita' ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
possono, altresi', beneficiare della presente misura incentivante per
far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei
dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal presente
decreto. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione
finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita' di autotrasporto. Non
sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per
conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di
formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del regolamento (CE) n.
651/2014 e successive modificazioni.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare la volonta' di tutte le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009,
nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto.
Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere
oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita' di formazione
dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al comma
2.
4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa deve essere
avviata a partire dal 27 febbraio 2025 e deve avere termine entro il
1° agosto 2025. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data,
purche' successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base
a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n.
651/2014 e successive modificazioni.