IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  157  del  9  luglio
2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse
destinate agli incentivi  per  la  formazione  professionale  di  cui
all'art. 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in
base al quale, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono  stabiliti  termini  e  modalita'  per  accedere  agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni che le stesse dovranno contenere; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2009,  recante  le
modalita' operative per l'erogazione dei contributi  a  favore  delle
iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4,  comma
1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009; 
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea e, in particolare,
l'art. 87; 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media
impresa; 
  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione  europea  del
17 giugno  2014  e  successive  modificazioni,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato; 
  Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della sezione
5,  l'esenzione  per  aiuti  relativi  a   progetti   di   formazione
professionale; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del  29
dicembre 2022, Supplemento ordinario n. 43,  e,  in  particolare,  la
tabella  10  relativa  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili ivi allegata; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2024-2026»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del  30
dicembre 2023, Supplemento ordinario n. 40,  e,  in  particolare,  la
tabella  10  relativa  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili ivi allegata; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  15
marzo 2022, n. 56, che, in base alla legge 30 dicembre 2021, n.  254,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ha  destinato
al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a  240.000,000
euro per ciascuna annualita' del triennio sopra considerato; 
  Considerato che sul capitolo 7330 pg 06 del bilancio di  previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   risultano
disponibili 5 milioni di euro finalizzati all'erogazione di incentivi
per interventi a favore della formazione professionale delle  imprese
di autotrasporto per l'annualita' 2024; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
La stessa norma dispone che gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a  carico  delle  risorse
finanziarie dei fondi stessi; 
  Ritenuto   necessario   definire   le   modalita'   operative   per
l'erogazione dei contributi per l'avvio  di  progetti  di  formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2024; 
  Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 marzo  2022,  n.
56, le risorse da destinare  all'agevolazione  per  nuove  azioni  di
formazione professionale  nel  settore  dell'autotrasporto  ammontano
complessivamente ad euro 5 milioni per l'annualita' 2024. 
  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,
quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le  imprese
di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui  titolari,  soci,
amministratori,  dipendenti  o  addetti  inquadrati   nel   Contratto
collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino
ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove   tecnologie,   allo   sviluppo   della    competitivita'    ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Le imprese di autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi
possono, altresi', beneficiare della presente misura incentivante per
far fronte alle spese sostenute per la formazione  professionale  dei
dirigenti loro dipendenti nelle  materie  disciplinate  dal  presente
decreto. Da tali  iniziative  sono  esclusi  i  corsi  di  formazione
finalizzati  all'accesso  alla  professione  di  autotrasportatore  e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti  obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  Non
sono concessi aiuti alla formazione  organizzata  dalle  imprese  per
conformarsi alla  normativa  nazionale  obbligatoria  in  materia  di
formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del  regolamento  (CE)  n.
651/2014 e successive modificazioni. 
  3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi   aziendali,   oppure   interaziendali,   territoriali    o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale   o   per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale  6  novembre  2009,
nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente  decreto.
Indipendentemente  dal  piano  formativo  proposto,  possono   essere
oggetto di finanziamento esclusivamente le  attivita'  di  formazione
dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al  comma
2. 
  4. Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere
avviata a partire dal 27 febbraio 2025 e deve avere termine entro  il
1° agosto 2025. Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,
purche'  successivi  alla  data  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale del presente decreto. 
  5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base
a quanto  previsto  dall'art.  31  del  citato  regolamento  (CE)  n.
651/2014 e successive modificazioni.