Art. 2
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei
monitoraggi e dei controlli affidati al Ministero di cui al presente
decreto sono svolti dal soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee
per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. ai sensi
dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con
le modalita' e nei termini previsti da apposito atto attuativo, da
stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
soggetto gestore ai sensi dell'accordo di servizio prot. 163 del 6
luglio 2023 sottoscritto fra le suddette parti.
2. Le funzioni e le attivita' che il soggetto gestore deve
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto atto attuativo, sono
quelle di seguito elencate:
a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai
suddetti incentivi;
b) fornire assistenza professionale, tecnica e operativa al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai soggetti
beneficiari;
c) realizzare la gestione tecnico-operativa del provvedimento in
oggetto, ivi comprese tutte le attivita' di digitalizzazione ed
informatizzazione/archiviazione dei dati, recepimento istanze e
relativa istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con
i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;
d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali
incentivi;
e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le
relative attivita' di verifica e controllo, sulla base delle
specifiche fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale
e l'autotrasporto.
3. Gli oneri derivanti dall'atto attuativo previsto dal comma 1
sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel limite massimo del
due per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al
presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico preventivo
che tenga conto, ai sensi dell'accordo di servizio sopra citato, per
il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle
relative tariffe applicabili, per i costi direttamente imputabili
all'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione
redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo.
4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse
primario, esercita le funzioni d'iniziativa, di vigilanza, di
controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto
gestore. A tal riguardo, il predetto soggetto assicura la massima
collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento
delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulle attivita' tecniche e
istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.