Art. 2 Soggetto gestore 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli affidati al Ministero di cui al presente decreto sono svolti dal soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini previsti da apposito atto attuativo, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore ai sensi dell'accordo di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto fra le suddette parti. 2. Le funzioni e le attivita' che il soggetto gestore deve svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto atto attuativo, sono quelle di seguito elencate: a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai suddetti incentivi; b) fornire assistenza professionale, tecnica e operativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai soggetti beneficiari; c) realizzare la gestione tecnico-operativa del provvedimento in oggetto, ivi comprese tutte le attivita' di digitalizzazione ed informatizzazione/archiviazione dei dati, recepimento istanze e relativa istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto; d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali incentivi; e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le relative attivita' di verifica e controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. 3. Gli oneri derivanti dall'atto attuativo previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, ai sensi dell'accordo di servizio sopra citato, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo in conformita' al sopracitato preventivo. 4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse primario, esercita le funzioni d'iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto gestore. A tal riguardo, il predetto soggetto assicura la massima collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle attivita' tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.