Art. 3 
 
          Termine di proposizione delle domande e requisiti 
 
  1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi: 
    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria  in  Italia,  regolarmente  iscritte  al
Registro elettronico nazionale  istituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009
e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per
conto di terzi  che  esercitano  la  professione  esclusivamente  con
veicoli di massa complessiva  fino  a  1,5  tonnellate,  regolarmente
iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi; 
    b) le strutture societarie/forme associate regolarmente  iscritte
nella sezione speciale del predetto albo ai  sensi  del  comma  5-bis
dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  marzo  1987,  n.  132,   risultanti
dall'aggregazione delle  imprese  di  cui  al  precedente  punto  a),
costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I,  o  del  libro  V,
titolo  X,  capo  II,  sezioni  II  e  II-bis  del   codice   civile,
limitatamente alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di
terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo. 
  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al
contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo  in
misura doppia.  Pertanto,  e'  onere  delle  imprese  richiedenti  il
contributo presentare,  unitamente  alla  domanda  di  ammissione  al
contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
richiamo alle sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del  medesimo
decreto per le ipotesi di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci,
con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda  sia  come
impresa singola  che  in  qualita'  di  impresa  appartenente  ad  un
consorzio/cooperativa. In  caso  di  presentazione  di  piu'  domande
(domanda presentata come singola  impresa  e  domanda  presentata  da
impresa appartenente  ad  una  forma  associata)  sara'  ammessa,  in
applicazione del criterio temporale, solo la domanda  presentata  per
prima. 
  3. L'amministrazione esclude dal contributo le  domande  presentate
da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con
esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del decreto ministeriale n. 72/2023 e art. 5, comma  1,  del
decreto ministeriale n. 28/2024, dal soggetto gestore  in  una  nelle
due edizioni precedenti la presente  (cosiddette  «Formazione  13»  e
«Formazione 14»). Nel caso in  cui  il  controllo  chiuso  con  esito
negativo  abbia  avuto  ad  oggetto  un'impresa  appartenente  ad  un
consorzio o ad una cooperativa, l'amministrazione esclude la  domanda
di quella impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata
in forma associata all'interno di un consorzio o di una cooperativa. 
  4. Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate,
tramite Posta elettronica certificata, alla societa' Rete  Autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
S.p.a. all'indirizzo PEC ram.formazione2025@pec.it  a  partire  dalla
data del 10 dicembre 2024 ed entro il successivo  termine  perentorio
della data del 23 gennaio 2025, sottoscritte con firma  digitale  dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente,  specificando  nell'oggetto:  «Domanda   di   ammissione
incentivo  formazione  professionale  edizione  15».  Le   specifiche
modalita' di presentazione e il modello dell'istanza sono  pubblicati
sul  sito  della  societa'  Rete  Autostrade  Mediterranee   per   la
logistica, le infrastrutture e i trasporti  S.p.a.  e  del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  nella  sezione  Autotrasporto
merci -  Documentazione.  Non  saranno  prese  in  esame  le  domande
presentate successivamente alla data del 20 gennaio 2025. 
  5. Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e'
fissato secondo le seguenti soglie: 
    a) euro 15.000 per le microimprese (che occupano  meno  di  dieci
unita'); 
    b) euro 50.000 per le  piccole  imprese  (che  occupano  meno  di
cinquanta unita'); 
    c) euro 100.000 per  le  medie  imprese  (che  occupano  meno  di
duecentocinquanta unita'); 
    d) euro 150.000 per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero
pari o superiore a duecentocinquanta unita'). 
  Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari
alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese,
associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con
un tetto massimo di euro 300.000. 
  Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei
seguenti massimali: 
    a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante; 
    b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora; 
    c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora; 
    d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per
cento del totale dei costi ammissibili. 
  6. Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive
inerenti all'attivita' didattica di cui:  personale  docente,  tutor,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte
da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di  formazione  e
costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al
50 per cento di tutti i costi ammissibili. 
  7. Qualora si opti per la  formazione  a  distanza,  i  corsi,  che
verranno svolti con strumenti informatici, devono  avere  i  seguenti
requisiti: 
    a)  l'attivita'  formativa  deve  essere  svolta  attraverso  gli
strumenti di video conferenza  con  ripresa  video  contemporanea  di
tutti i  partecipanti  e  dei  formatori  consentendo,  altresi',  la
condivisione dei documenti; 
    b)  l'intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo
l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti; 
    c)  i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente   essere
identificati con acquisizione di copia del documento di identita',  e
per  ciascuno  di  essi  deve  essere  creato  un  apposito   profilo
contraddistinto da un codice  alfanumerico  attraverso  cui  accedere
alla piattaforma della video conferenza; 
    d) le registrazioni dell'attivita' formativa  e  delle  verifiche
periodiche  devono   essere   archiviate,   registrate   in   formato
elettronico e conservate  per  tre  anni;  le  stesse  sono  messe  a
disposizione su richiesta dell'amministrazione; 
    e) al soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di
accesso alla videoconferenza. 
  8. Al  momento  della  compilazione  della  domanda  devono  essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi  del  richiedente  ed   alle   informazioni   previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi: 
    a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente
all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra'  in  alcun  caso  essere
modificato successivamente alla presentazione della domanda; 
    b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle
ore di  insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari
dell'iniziativa); 
    c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto
attuatore designato  dall'impresa  attesti  che  il  corso  formativo
presentato sara' realizzato nel rispetto del programma  di  cui  alla
precedente lettera b)  ed  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal
presente decreto; 
    d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci: 
      i. costi della docenza in aula; 
      ii. costi dei tutor; 
      iii. altri costi per l'erogazione della formazione; 
      iv.  spese  di  viaggio  e  alloggio  relative  a  formatori  e
partecipanti alla formazione; 
      v. materiali e forniture con attinenza al progetto; 
      vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la
quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di
formazione; 
      vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa
formativa programmata; 
      viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di
formazione; 
      ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate
dall'art. 31 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea
del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione
dagli aiuti  di  Stato,  imputate  con  un  metodo  equo  e  corretto
debitamente giustificato; 
    e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed
eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice  di  accesso
se svolto in videoconferenza). 
  9. Il calendario di cui  alla  lettera  e)  del  precedente  comma,
dovra' necessariamente essere caricato dall'impresa richiedente anche
direttamente nella piattaforma  informatica  pubblicata  in  apposita
sezione del sito www.ramspa.it entro la data di avvio dei  corsi  (27
febbraio 2025). Le modalita'  di  accesso  alla  piattaforma  saranno
pubblicate sul sito www.ramspa.it Qualsiasi modifica di  uno  o  piu'
dei  predetti  elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere
comunicata on-line - accedendo a  detta  applicazione  informatica  -
almeno tre giorni prima rispetto  alla  prima  data  che  si  intende
modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore. 
  Per i casi di forza maggiore, la modifica potra' essere  effettuata
on-line in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni,  ma  la
variazione dovra' essere documentata  e  motivata  oggettivamente,  a
pena   di   esclusione   della   giornata    formativa    modificata.
L'ammissibilita' della documentazione inviata a comprova della  causa
di forza maggiore sara' oggetto  di  apposita  verifica  in  fase  di
valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti. Le  specifiche
modalita' di presentazione ed eventuale comunicazione  di  variazione
dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  modificati  per  cause  di  forza
maggiore, saranno pubblicati sul sito della societa' Rete  Autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  nella
sezione  Autotrasporto  merci  -   Documentazione   -   Autotrasporto
contributi ed incentivi.