Art. 3
Termine di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al
Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per
conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con
veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente
iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi;
b) le strutture societarie/forme associate regolarmente iscritte
nella sezione speciale del predetto albo ai sensi del comma 5-bis
dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti
dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a),
costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V,
titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile,
limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.
2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di accesso al
contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo in
misura doppia. Pertanto, e' onere delle imprese richiedenti il
contributo presentare, unitamente alla domanda di ammissione al
contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
decreto per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci,
con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda sia come
impresa singola che in qualita' di impresa appartenente ad un
consorzio/cooperativa. In caso di presentazione di piu' domande
(domanda presentata come singola impresa e domanda presentata da
impresa appartenente ad una forma associata) sara' ammessa, in
applicazione del criterio temporale, solo la domanda presentata per
prima.
3. L'amministrazione esclude dal contributo le domande presentate
da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con
esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del decreto ministeriale n. 72/2023 e art. 5, comma 1, del
decreto ministeriale n. 28/2024, dal soggetto gestore in una nelle
due edizioni precedenti la presente (cosiddette «Formazione 13» e
«Formazione 14»). Nel caso in cui il controllo chiuso con esito
negativo abbia avuto ad oggetto un'impresa appartenente ad un
consorzio o ad una cooperativa, l'amministrazione esclude la domanda
di quella impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata
in forma associata all'interno di un consorzio o di una cooperativa.
4. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate,
tramite Posta elettronica certificata, alla societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti
S.p.a. all'indirizzo PEC ram.formazione2025@pec.it a partire dalla
data del 10 dicembre 2024 ed entro il successivo termine perentorio
della data del 23 gennaio 2025, sottoscritte con firma digitale dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente, specificando nell'oggetto: «Domanda di ammissione
incentivo formazione professionale edizione 15». Le specifiche
modalita' di presentazione e il modello dell'istanza sono pubblicati
sul sito della societa' Rete Autostrade Mediterranee per la
logistica, le infrastrutture e i trasporti S.p.a. e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto
merci - Documentazione. Non saranno prese in esame le domande
presentate successivamente alla data del 20 gennaio 2025.
5. Il contributo massimo erogabile per l'attivita' formativa e'
fissato secondo le seguenti soglie:
a) euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di dieci
unita');
b) euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di
cinquanta unita');
c) euro 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di
duecentocinquanta unita');
d) euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero
pari o superiore a duecentocinquanta unita').
Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari
alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese,
associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con
un tetto massimo di euro 300.000.
Per la determinazione del contributo si terra' altresi' conto dei
seguenti massimali:
a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per
cento del totale dei costi ammissibili.
6. Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive
inerenti all'attivita' didattica di cui: personale docente, tutor,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte
da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e
costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al
50 per cento di tutti i costi ammissibili.
7. Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che
verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti
requisiti:
a) l'attivita' formativa deve essere svolta attraverso gli
strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di
tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresi', la
condivisione dei documenti;
b) l'intero corso deve essere video registrato consentendo
l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
c) i docenti ed i partecipanti devono previamente essere
identificati con acquisizione di copia del documento di identita', e
per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo
contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere
alla piattaforma della video conferenza;
d) le registrazioni dell'attivita' formativa e delle verifiche
periodiche devono essere archiviate, registrate in formato
elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a
disposizione su richiesta dell'amministrazione;
e) al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di
accesso alla videoconferenza.
8. Al momento della compilazione della domanda devono essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi del richiedente ed alle informazioni previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:
a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente
all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 83 del 2009, che non potra' in alcun caso essere
modificato successivamente alla presentazione della domanda;
b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle
ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari
dell'iniziativa);
c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto
attuatore designato dall'impresa attesti che il corso formativo
presentato sara' realizzato nel rispetto del programma di cui alla
precedente lettera b) ed in ottemperanza a quanto previsto dal
presente decreto;
d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
i. costi della docenza in aula;
ii. costi dei tutor;
iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
iv. spese di viaggio e alloggio relative a formatori e
partecipanti alla formazione;
v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
vi. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di
formazione;
vii. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa
formativa programmata;
viii. costi di personale dei partecipanti al progetto di
formazione;
ix. spese generali indirette, secondo le modalita' dettate
dall'art. 31 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea
del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione
dagli aiuti di Stato, imputate con un metodo equo e corretto
debitamente giustificato;
e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed
eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso
se svolto in videoconferenza).
9. Il calendario di cui alla lettera e) del precedente comma,
dovra' necessariamente essere caricato dall'impresa richiedente anche
direttamente nella piattaforma informatica pubblicata in apposita
sezione del sito www.ramspa.it entro la data di avvio dei corsi (27
febbraio 2025). Le modalita' di accesso alla piattaforma saranno
pubblicate sul sito www.ramspa.it Qualsiasi modifica di uno o piu'
dei predetti elementi del calendario del corso dovra' essere
comunicata on-line - accedendo a detta applicazione informatica -
almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende
modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.
Per i casi di forza maggiore, la modifica potra' essere effettuata
on-line in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la
variazione dovra' essere documentata e motivata oggettivamente, a
pena di esclusione della giornata formativa modificata.
L'ammissibilita' della documentazione inviata a comprova della causa
di forza maggiore sara' oggetto di apposita verifica in fase di
valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti. Le specifiche
modalita' di presentazione ed eventuale comunicazione di variazione
dei corsi, ivi compresi quelli modificati per cause di forza
maggiore, saranno pubblicati sul sito della societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti
S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella
sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto
contributi ed incentivi.