Art. 3 Termine di proposizione delle domande e requisiti 1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi: a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; b) le strutture societarie/forme associate regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo. 2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di accesso al contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo in misura doppia. Pertanto, e' onere delle imprese richiedenti il contributo presentare, unitamente alla domanda di ammissione al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda sia come impresa singola che in qualita' di impresa appartenente ad un consorzio/cooperativa. In caso di presentazione di piu' domande (domanda presentata come singola impresa e domanda presentata da impresa appartenente ad una forma associata) sara' ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda presentata per prima. 3. L'amministrazione esclude dal contributo le domande presentate da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 72/2023 e art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 28/2024, dal soggetto gestore in una nelle due edizioni precedenti la presente (cosiddette «Formazione 13» e «Formazione 14»). Nel caso in cui il controllo chiuso con esito negativo abbia avuto ad oggetto un'impresa appartenente ad un consorzio o ad una cooperativa, l'amministrazione esclude la domanda di quella impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all'interno di un consorzio o di una cooperativa. 4. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, tramite Posta elettronica certificata, alla societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. all'indirizzo PEC ram.formazione2025@pec.it a partire dalla data del 10 dicembre 2024 ed entro il successivo termine perentorio della data del 23 gennaio 2025, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, specificando nell'oggetto: «Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 15». Le specifiche modalita' di presentazione e il modello dell'istanza sono pubblicati sul sito della societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione. Non saranno prese in esame le domande presentate successivamente alla data del 20 gennaio 2025. 5. Il contributo massimo erogabile per l'attivita' formativa e' fissato secondo le seguenti soglie: a) euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di dieci unita'); b) euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di cinquanta unita'); c) euro 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unita'); d) euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unita'). Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di euro 300.000. Per la determinazione del contributo si terra' altresi' conto dei seguenti massimali: a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante; b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora; c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora; d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili. 6. Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive inerenti all'attivita' didattica di cui: personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili. 7. Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti: a) l'attivita' formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresi', la condivisione dei documenti; b) l'intero corso deve essere video registrato consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti; c) i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identita', e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza; d) le registrazioni dell'attivita' formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione; e) al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza. 8. Al momento della compilazione della domanda devono essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi: a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, che non potra' in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda; b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa); c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti che il corso formativo presentato sara' realizzato nel rispetto del programma di cui alla precedente lettera b) ed in ottemperanza a quanto previsto dal presente decreto; d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci: i. costi della docenza in aula; ii. costi dei tutor; iii. altri costi per l'erogazione della formazione; iv. spese di viaggio e alloggio relative a formatori e partecipanti alla formazione; v. materiali e forniture con attinenza al progetto; vi. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; vii. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata; viii. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione; ix. spese generali indirette, secondo le modalita' dettate dall'art. 31 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione dagli aiuti di Stato, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato; e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso se svolto in videoconferenza). 9. Il calendario di cui alla lettera e) del precedente comma, dovra' necessariamente essere caricato dall'impresa richiedente anche direttamente nella piattaforma informatica pubblicata in apposita sezione del sito www.ramspa.it entro la data di avvio dei corsi (27 febbraio 2025). Le modalita' di accesso alla piattaforma saranno pubblicate sul sito www.ramspa.it Qualsiasi modifica di uno o piu' dei predetti elementi del calendario del corso dovra' essere comunicata on-line - accedendo a detta applicazione informatica - almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore. Per i casi di forza maggiore, la modifica potra' essere effettuata on-line in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione dovra' essere documentata e motivata oggettivamente, a pena di esclusione della giornata formativa modificata. L'ammissibilita' della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore sara' oggetto di apposita verifica in fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti. Le specifiche modalita' di presentazione ed eventuale comunicazione di variazione dei corsi, ivi compresi quelli modificati per cause di forza maggiore, saranno pubblicati sul sito della societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.