Art. 4
Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi
1. Qualora, in esito all'istruttoria di ammissibilita', emergano
vizi che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, ai
sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della fase
procedimentale prevista dal combinato disposto dagli articoli 2 e
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui l'attivita'
formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase
procedimentale, le giornate formative svolte anticipatamente non
saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo.
Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', l'importo del
preventivo di spesa verra' considerato quale massimale, ma, ai fini
del riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei
costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei
requisiti previsti.
2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra'
essere completato entro e non oltre la data del 1° agosto 2025. Entro
la data del 26 settembre 2025, a pena di decadenza dal beneficio,
dovra' essere inviata, tramite Posta elettronica certificata
all'indirizzo ram.formazione2025@pec.it specifica rendicontazione dei
costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della
domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia
conforme, specificando nell'oggetto: «Rendicontazione corsi incentivo
formazione professionale edizione 15». La documentazione dovra'
essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale
dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.
A tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine
attivita' debitamente sottoscritta dal rappresentante legale
dell'impresa, o della forma associata, dalla quale si evinca la
corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi
preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La
documentazione contabile dovra', a pena di inammissibilita', essere
certificata da un revisore legale indipendente e iscritto
nell'apposito registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni ed
integrazioni e norme attuative. Il relativo costo potra' essere
rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui all'art.
3, comma 8, lettera d), punto 7 ma non concorrera' a determinare le
soglie previste dall'art. 3, comma 5, del presente decreto.
All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati i
seguenti documenti:
a) elenco dei partecipanti in formato Excel e, in caso di
dipendenti o addetti, nonche' dirigenti, indicazione del contratto di
lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie, anche in forma
associata, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), andra' allegato
l'elenco in formato Excel completo delle aziende partecipanti al
progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di
iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che
esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero
all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore
esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a
1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero dei singoli
partecipanti e, in caso di dipendenti o addetti, nonche' dirigenti,
il relativo contratto di lavoro applicato;
b) dettaglio dei costi per singole voci. In caso di
consorzi/cooperative riportando anche il dettaglio dell'eventuale
costo sostenuto dalle singole imprese associate;
c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori
svantaggiati o disabili;
d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di
micro, piccola o media impresa;
e) se la formazione e' svolta a distanza, la registrazione dei
corsi convalidata dall'ente attuatore da cui risulti la presenza dei
partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non
riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome,
cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista,
funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni
discente che ha preso parte alla lezione;
f) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati
dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei
costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice
fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario
amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha
preso parte alla lezione;
g) dichiarazione del tutor o responsabile del corso, resa ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti
e dichiarazioni mendaci, attestante la veridicita' delle informazioni
riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione
svolta in modalita' e-learning di cui al punto e);
h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti
rispetto alle materie oggetto del corso;
i) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo
alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, con la quale
l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari
dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al
progetto formativo;
j) coordinate bancarie dell'impresa.
3. Qualora, in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di
cui all'art. 3, comma 5, del presente decreto venga superato, il
piano dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti giustificativi delle attivita' o dei costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base della sola documentazione
valida disponibile.
4. La commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009,
procede alla verifica dei requisiti di ammissibilita'.
L'amministrazione, tramite Posta elettronica certificata, comunica
alle imprese l'eventuale esclusione. Contestualmente, la commissione
e il soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica,
le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. procedono alla pubblicazione
sul sito www.ramspa.it nella sezione Incentivi > Formazione >
Formazione XV Edizione e sul sito del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci > Documentazione >
Autotrasporto contributi ed incentivi, dell'elenco delle domande
presentate ai sensi del presente decreto, completo dell'indicazione
delle rispettive somme di spesa preventivate, con l'indicazione
dell'avanzamento delle fasi procedimentali; tale elenco e' aggiornato
periodicamente secondo l'evoluzione delle singole fasi procedimentali
previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto
il termine per la presentazione di tutte le rendicontazioni, la
commissione, valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria sulle
rendicontazioni presentate, entro centocinquanta giorni redige
l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica
alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto,
per i conseguenti adempimenti.
5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per
la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti delle risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa,
il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sara'
proporzionalmente ridotto.