Art. 4 Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 1. Qualora, in esito all'istruttoria di ammissibilita', emergano vizi che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, ai sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attivita' formativa non potra' essere avviata fino al completamento della fase procedimentale prevista dal combinato disposto dagli articoli 2 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui l'attivita' formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase procedimentale, le giornate formative svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', l'importo del preventivo di spesa verra' considerato quale massimale, ma, ai fini del riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti. 2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra' al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra' essere completato entro e non oltre la data del 1° agosto 2025. Entro la data del 26 settembre 2025, a pena di decadenza dal beneficio, dovra' essere inviata, tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo ram.formazione2025@pec.it specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme, specificando nell'oggetto: «Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 15». La documentazione dovra' essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente. A tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine attivita' debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, o della forma associata, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La documentazione contabile dovra', a pena di inammissibilita', essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e norme attuative. Il relativo costo potra' essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui all'art. 3, comma 8, lettera d), punto 7 ma non concorrera' a determinare le soglie previste dall'art. 3, comma 5, del presente decreto. All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti: a) elenco dei partecipanti in formato Excel e, in caso di dipendenti o addetti, nonche' dirigenti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie, anche in forma associata, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), andra' allegato l'elenco in formato Excel completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero dei singoli partecipanti e, in caso di dipendenti o addetti, nonche' dirigenti, il relativo contratto di lavoro applicato; b) dettaglio dei costi per singole voci. In caso di consorzi/cooperative riportando anche il dettaglio dell'eventuale costo sostenuto dalle singole imprese associate; c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di micro, piccola o media impresa; e) se la formazione e' svolta a distanza, la registrazione dei corsi convalidata dall'ente attuatore da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione; f) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione; g) dichiarazione del tutor o responsabile del corso, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, attestante la veridicita' delle informazioni riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning di cui al punto e); h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso; i) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo; j) coordinate bancarie dell'impresa. 3. Qualora, in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui all'art. 3, comma 5, del presente decreto venga superato, il piano dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o piu' documenti giustificativi delle attivita' o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo, l'istruttoria verra' conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile. 4. La commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, procede alla verifica dei requisiti di ammissibilita'. L'amministrazione, tramite Posta elettronica certificata, comunica alle imprese l'eventuale esclusione. Contestualmente, la commissione e il soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. procedono alla pubblicazione sul sito www.ramspa.it nella sezione Incentivi > Formazione > Formazione XV Edizione e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci > Documentazione > Autotrasporto contributi ed incentivi, dell'elenco delle domande presentate ai sensi del presente decreto, completo dell'indicazione delle rispettive somme di spesa preventivate, con l'indicazione dell'avanzamento delle fasi procedimentali; tale elenco e' aggiornato periodicamente secondo l'evoluzione delle singole fasi procedimentali previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine per la presentazione di tutte le rendicontazioni, la commissione, valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria sulle rendicontazioni presentate, entro centocinquanta giorni redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per i conseguenti adempimenti. 5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sara' proporzionalmente ridotto.