Art. 4 
 
         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 
 
  1. Qualora, in esito all'istruttoria  di  ammissibilita',  emergano
vizi che possano determinare  l'inammissibilita'  della  domanda,  ai
sensi del presente decreto e  della  normativa  vigente,  l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase
procedimentale prevista dal combinato disposto  dagli  articoli  2  e
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui l'attivita'
formativa venga avviata prima  della  chiusura  della  suddetta  fase
procedimentale, le  giornate  formative  svolte  anticipatamente  non
saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo. 
  Resta fermo che, anche in caso  di  ammissibilita',  l'importo  del
preventivo di spesa verra' considerato quale massimale, ma,  ai  fini
del riconoscimento del contributo, si procedera'  alla  verifica  dei
costi  rendicontati  e  del  mantenimento  in  capo  all'impresa  dei
requisiti previsti. 
  2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro e non oltre la data del 1° agosto 2025. Entro
la data del 26 settembre 2025, a pena  di  decadenza  dal  beneficio,
dovra'  essere  inviata,  tramite   Posta   elettronica   certificata
all'indirizzo ram.formazione2025@pec.it specifica rendicontazione dei
costi sostenuti  secondo  il  preventivo  presentato  all'atto  della
domanda, risultanti da fatture  quietanziate  in  originale  o  copia
conforme, specificando nell'oggetto: «Rendicontazione corsi incentivo
formazione  professionale  edizione  15».  La  documentazione  dovra'
essere sottoscritta con  firma  digitale  dal  rappresentante  legale
dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente. 
  A tale documentazione deve essere allegata una  relazione  di  fine
attivita'  debitamente   sottoscritta   dal   rappresentante   legale
dell'impresa, o della forma  associata,  dalla  quale  si  evinca  la
corrispondenza con il  piano  formativo  presentato  e  con  i  costi
preventivati  ovvero  i  motivi  della  mancata  corrispondenza.   La
documentazione contabile dovra', a pena di  inammissibilita',  essere
certificata  da  un   revisore   legale   indipendente   e   iscritto
nell'apposito  registro  dei  revisori  legali  di  cui  al   decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e norme  attuative.  Il  relativo  costo  potra'  essere
rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui  all'art.
3, comma 8, lettera d), punto 7 ma non concorrera' a  determinare  le
soglie previste dall'art. 3, comma 5, del presente decreto. 
  All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati i
seguenti documenti: 
    a) elenco dei  partecipanti  in  formato  Excel  e,  in  caso  di
dipendenti o addetti, nonche' dirigenti, indicazione del contratto di
lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie, anche in forma
associata, di cui all'art. 3, comma 1, lettera  b),  andra'  allegato
l'elenco in formato Excel  completo  delle  aziende  partecipanti  al
progetto formativo, con relativo  codice  partita  IVA  e  numero  di
iscrizione  al  Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che
esercitano la professione  di  autotrasportatore  su  strada  (ovvero
all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
per le imprese che esercitano  la  professione  di  autotrasportatore
esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a
1,5 tonnellate), e, per ciascuna  di  esse,  il  numero  dei  singoli
partecipanti e, in caso di dipendenti o addetti,  nonche'  dirigenti,
il relativo contratto di lavoro applicato; 
    b)  dettaglio  dei  costi  per   singole   voci.   In   caso   di
consorzi/cooperative riportando  anche  il  dettaglio  dell'eventuale
costo sostenuto dalle singole imprese associate; 
    c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di  lavoratori
svantaggiati o disabili; 
    d)  documentazione  comprovante  l'eventuale  caratteristica   di
micro, piccola o media impresa; 
    e) se la formazione e' svolta a distanza,  la  registrazione  dei
corsi convalidata dall'ente attuatore da cui risulti la presenza  dei
partecipanti  e  da  cui  sia  possibile  evincere,  a  pena  di  non
riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione,  nome,
cognome,  codice  fiscale,  codice   INPS   e   qualifica   (autista,
funzionario amministrativo,  socio,  amministratore,  etc.)  di  ogni
discente che ha preso parte alla lezione; 
    f) registri di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati
dall'ente attuatore contenenti, a  pena  di  non  riconoscimento  dei
costi rendicontati per la relativa  lezione,  nome,  cognome,  codice
fiscale,   codice   INPS   e    qualifica    (autista,    funzionario
amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che  ha
preso parte alla lezione; 
    g) dichiarazione del tutor o  responsabile  del  corso,  resa  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, con richiamo  alle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in  atti
e dichiarazioni mendaci, attestante la veridicita' delle informazioni
riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione
svolta in modalita' e-learning di cui al punto e); 
    h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, con richiamo alle sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del
medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti  e  dichiarazioni
mendaci, attestante il possesso di competenze da  parte  dei  docenti
rispetto alle materie oggetto del corso; 
    i) dichiarazione, resa ai sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  con  richiamo
alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo  decreto  per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, con la  quale
l'impresa di autotrasporto conferma che i  dipendenti  o  i  titolari
dell'impresa  di  autotrasporto  hanno  regolarmente  partecipato  al
progetto formativo; 
    j) coordinate bancarie dell'impresa. 
  3. Qualora, in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di
cui all'art. 3, comma 5, del  presente  decreto  venga  superato,  il
piano dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei  limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base  della  sola  documentazione
valida disponibile. 
  4. La commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009,
procede   alla   verifica   dei    requisiti    di    ammissibilita'.
L'amministrazione, tramite Posta  elettronica  certificata,  comunica
alle imprese l'eventuale esclusione. Contestualmente, la  commissione
e il soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la  logistica,
le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. procedono alla  pubblicazione
sul  sito  www.ramspa.it  nella  sezione  Incentivi  >  Formazione  >
Formazione XV Edizione e sul sito del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci > Documentazione >
Autotrasporto contributi  ed  incentivi,  dell'elenco  delle  domande
presentate ai sensi del presente decreto,  completo  dell'indicazione
delle rispettive  somme  di  spesa  preventivate,  con  l'indicazione
dell'avanzamento delle fasi procedimentali; tale elenco e' aggiornato
periodicamente secondo l'evoluzione delle singole fasi procedimentali
previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Scaduto
il termine per la  presentazione  di  tutte  le  rendicontazioni,  la
commissione, valutati  gli  esiti  dell'attivita'  istruttoria  sulle
rendicontazioni  presentate,  entro  centocinquanta   giorni   redige
l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e  lo  comunica
alla Direzione generale per la sicurezza stradale e  l'autotrasporto,
per i conseguenti adempimenti. 
  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per
la formazione avverra',  in  ogni  caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in  cui,  al  termine  delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,
il  contributo   da   erogarsi   alle   imprese   richiedenti   sara'
proporzionalmente ridotto.