Art. 5 
 
            Verifiche, controlli e revoca dai contributi 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto  si  riserva  la
facolta'  di  verificare  il  corretto  svolgimento  dei   corsi   di
formazione, sia durante la loro effettuazione che al  termine,  anche
attraverso   l'eventuale   verifica   delle    registrazioni    delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,
nonche' di controllare l'esatto adempimento  degli  impegni  connessi
con i costi sostenuti per l'iniziativa. 
  2. La commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del  2009  provvede  ad
escludere la domanda, o  parte  di  essa,  presentata  dalla  singola
impresa o dalla singola forma  associata  (consorzio  o  cooperativa)
secondo quanto di seguito dettagliato: 
    a) in caso di accertamento di gravi  irregolarita'  o  violazioni
procedurali  o  sostanziali  della  vigente  normativa  o  di  quanto
previsto dal presente decreto e tali da inficiare  le  condizioni  di
ammissibilita' della domanda, rilevate anche a seguito dei  controlli
effettuati dal soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee  per  la
logistica e le infrastrutture ed i trasporti S.p.a.,  la  commissione
procedera' ad escludere l'intera domanda dal contributo; 
    b) in caso  di  mancata  effettuazione  dell'eventuale  corso  di
formazione a distanza  secondo  le  modalita'  indicate  in  sede  di
domanda, come eventualmente modificate ai sensi dell'art. 3, comma 9,
la commissione procedera' ad escludere dal contributo,  nel  caso  di
corsi in cui siano presenti piu'  imprese,  le  somme  relative  alle
spese sostenute per quelle  imprese  che  non  hanno  rispettato  gli
obblighi formativi; 
    c) in caso di dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi  non
corrispondente al vero, la commissione, fermo  restando  la  denuncia
all'autorita' giudiziaria, procedera'  ad  escludere  dal  contributo
l'intera domanda; 
    d)  in  caso  di  controllo,  effettuato  durante  le   attivita'
istruttorie dal soggetto gestore, concluso  con  esito  negativo,  la
commissione procedera' ad escludere dal contributo la spesa sostenuta
per il medesimo corso oggetto di controllo ad esito negativo. 
  3. Nel caso in cui il  contributo  fosse  gia'  erogato,  l'impresa
sara' tenuta  alla  restituzione  degli  importi  corrisposti  e  dei
relativi  interessi,  ferma  restando   la   denuncia   all'autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili. 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 agosto 2024 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 3329