Art. 5
Verifiche, controlli e revoca dai contributi
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto si riserva la
facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi di
formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche
attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,
nonche' di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi
con i costi sostenuti per l'iniziativa.
2. La commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009 provvede ad
escludere la domanda, o parte di essa, presentata dalla singola
impresa o dalla singola forma associata (consorzio o cooperativa)
secondo quanto di seguito dettagliato:
a) in caso di accertamento di gravi irregolarita' o violazioni
procedurali o sostanziali della vigente normativa o di quanto
previsto dal presente decreto e tali da inficiare le condizioni di
ammissibilita' della domanda, rilevate anche a seguito dei controlli
effettuati dal soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la
logistica e le infrastrutture ed i trasporti S.p.a., la commissione
procedera' ad escludere l'intera domanda dal contributo;
b) in caso di mancata effettuazione dell'eventuale corso di
formazione a distanza secondo le modalita' indicate in sede di
domanda, come eventualmente modificate ai sensi dell'art. 3, comma 9,
la commissione procedera' ad escludere dal contributo, nel caso di
corsi in cui siano presenti piu' imprese, le somme relative alle
spese sostenute per quelle imprese che non hanno rispettato gli
obblighi formativi;
c) in caso di dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non
corrispondente al vero, la commissione, fermo restando la denuncia
all'autorita' giudiziaria, procedera' ad escludere dal contributo
l'intera domanda;
d) in caso di controllo, effettuato durante le attivita'
istruttorie dal soggetto gestore, concluso con esito negativo, la
commissione procedera' ad escludere dal contributo la spesa sostenuta
per il medesimo corso oggetto di controllo ad esito negativo.
3. Nel caso in cui il contributo fosse gia' erogato, l'impresa
sara' tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei
relativi interessi, ferma restando la denuncia all'autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 agosto 2024
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 3329