Art. 5 Verifiche, controlli e revoca dai contributi 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto si riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonche' di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi con i costi sostenuti per l'iniziativa. 2. La commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009 provvede ad escludere la domanda, o parte di essa, presentata dalla singola impresa o dalla singola forma associata (consorzio o cooperativa) secondo quanto di seguito dettagliato: a) in caso di accertamento di gravi irregolarita' o violazioni procedurali o sostanziali della vigente normativa o di quanto previsto dal presente decreto e tali da inficiare le condizioni di ammissibilita' della domanda, rilevate anche a seguito dei controlli effettuati dal soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica e le infrastrutture ed i trasporti S.p.a., la commissione procedera' ad escludere l'intera domanda dal contributo; b) in caso di mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda, come eventualmente modificate ai sensi dell'art. 3, comma 9, la commissione procedera' ad escludere dal contributo, nel caso di corsi in cui siano presenti piu' imprese, le somme relative alle spese sostenute per quelle imprese che non hanno rispettato gli obblighi formativi; c) in caso di dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero, la commissione, fermo restando la denuncia all'autorita' giudiziaria, procedera' ad escludere dal contributo l'intera domanda; d) in caso di controllo, effettuato durante le attivita' istruttorie dal soggetto gestore, concluso con esito negativo, la commissione procedera' ad escludere dal contributo la spesa sostenuta per il medesimo corso oggetto di controllo ad esito negativo. 3. Nel caso in cui il contributo fosse gia' erogato, l'impresa sara' tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati eventualmente configurabili. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2024 Il Ministro: Salvini Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3329