Art. 2
Servizi di stoccaggio pluriennali
1. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 2024-2025, una quota delle
capacita' di cui all'art. 1, comma 5, corrispondente a 11.031.460 MWh
pari a circa 1 miliardo di metri cubi standard, e' offerta da STOGIT
per servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme, aggiuntivi
rispetto ai quantitativi gia' conferiti nell'anno contrattuale di
stoccaggio 2023-2024.
2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata di due anni.
3. Il servizio di stoccaggio pluriennale e' assegnato da STOGIT in
una asta precedente a quelle per l'allocazione della capacita' di cui
all'art. 1, comma 4.
4. Per l'asta di cui al comma 3 e' stabilito, secondo modalita'
determinate dall'Autorita', un prezzo di riserva che tenga conto del
valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato e della necessita'
di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in linea
con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17.
5. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili
non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le
modalita' previste per i servizi di stoccaggio di cui all'art. 1,
comma 4.