Art. 2 
 
                  Servizi di stoccaggio pluriennali 
 
  1. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 2024-2025, una quota delle
capacita' di cui all'art. 1, comma 5, corrispondente a 11.031.460 MWh
pari a circa 1 miliardo di metri cubi standard, e' offerta da  STOGIT
per servizi pluriennali di stoccaggio di  tipo  uniforme,  aggiuntivi
rispetto ai quantitativi gia'  conferiti  nell'anno  contrattuale  di
stoccaggio 2023-2024. 
  2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata di due anni. 
  3. Il servizio di stoccaggio pluriennale e' assegnato da STOGIT  in
una asta precedente a quelle per l'allocazione della capacita' di cui
all'art. 1, comma 4. 
  4. Per l'asta di cui al comma 3  e'  stabilito,  secondo  modalita'
determinate dall'Autorita', un prezzo di riserva che tenga conto  del
valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato e della  necessita'
di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in  linea
con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17. 
  5. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili
non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le
modalita' previste per i servizi di stoccaggio  di  cui  all'art.  1,
comma 4.