Art. 3 
 
       Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi 
 
  1. Fino alla realizzazione  di  ulteriori  capacita'  di  punta  di
erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza  del
sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del 2011, tenuto anche conto
delle mutate condizioni  di  approvvigionamento  di  gas  proveniente
dalla Russia, e dei regolamenti europei in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti, i profili di utilizzo della  capacita'  erogativa
giornaliera dello stoccaggio di modulazione di cui all'art. 1,  comma
2, sono determinati in modo da garantire la massima disponibilita' di
prestazione nei mesi di gennaio e  febbraio  di  ogni  anno.  Per  il
periodo 1° novembre 2024 - 31 marzo  2025  i  profili  indicativi  di
tutte le  imprese  di  stoccaggio  sono  riportati  nell'allegato  al
presente decreto. 
  2. STOGIT e' altresi' tenuta a garantire al sistema  nazionale  del
gas naturale, in caso di emergenza, una prestazione di punta  massima
pari a circa 1.544.404 MWh corrispondenti  a  circa  140  milioni  di
metri cubi standard per una durata di tre giorni all'inizio del  mese
di febbraio 2025 il  cui  valore  viene  successivamente  adeguato  e
comunicato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica -
Ex DG IS fino al 31 marzo in funzione della effettiva erogazione. 
  3. Le capacita' di stoccaggio di cui all'art. 2 e di  cui  all'art.
1, comma 4, al netto della quota di cui all'art. 1,  comma  10,  sono
allocate con profilo di utilizzo uniforme della capacita'  erogativa,
pari allo spazio allocato suddiviso per centocinquanta  giorni,  come
definito nei codici di stoccaggio. 
  4. Le imprese di stoccaggio pubblicano nel proprio sito internet lo
spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi  di  cui  ai
commi 1 e  2,  indicando,  con  riferimento  all'allegato,  i  volumi
giornalieri    effettivi     massimi     erogabili,     aggiornandoli
tempestivamente  durante  il  periodo  di  erogazione  invernale   in
funzione  dello   svaso   effettivo,   dell'andamento   climatico   e
dell'eventuale indisponibilita' degli impianti di stoccaggio.