Art. 4 
 
                          Modalita' d'asta 
 
  1. Le modalita' di effettuazione delle aste di cui agli articoli  1
e 2 sono stabilite dall'Autorita', sentito il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica - Ex DG IS per gli aspetti relativi alla
sicurezza delle forniture,  assicurando  la  massima  partecipazione,
trasparenza,  concorrenza   e   non   discriminazione,   secondo   le
tempistiche previste dall'art. 1, comma 7,  ed  in  tempo  utile  per
consentire il regolare inizio del ciclo di iniezione  per  l'anno  di
stoccaggio 1° aprile 2024 - 31 marzo 2025, prevedendo, ove possibile,
l'offerta di capacita'  di  stoccaggio,  anche  giornaliera,  nonche'
agevolando,  anche  in  questo  caso  ove   possibile,   servizi   di
rigassificazione  integrati  con  il  servizio  di  iniezione   negli
stoccaggi, finalizzati a massimizzare il livello  di  stoccaggio,  in
linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17. 
  2. I  soggetti  che  partecipano  alle  aste  di  cui  al  comma  1
presentano alle imprese di stoccaggio una dichiarazione,  redatta  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445 e a firma del legale rappresentante, attestante  l'assenza  di
condizioni ostative per la allocazione  di  capacita'  di  stoccaggio
stabilite nel regolamento (UE)  n.  2023/427  del  Consiglio  del  25
febbraio  2023  che  modifica  il  regolamento   (UE)   n.   833/2014
concernente misure restrittive in considerazione delle  azioni  della
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.