Art. 4
Modalita' d'asta
1. Le modalita' di effettuazione delle aste di cui agli articoli 1
e 2 sono stabilite dall'Autorita', sentito il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica - Ex DG IS per gli aspetti relativi alla
sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione,
trasparenza, concorrenza e non discriminazione, secondo le
tempistiche previste dall'art. 1, comma 7, ed in tempo utile per
consentire il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di
stoccaggio 1° aprile 2024 - 31 marzo 2025, prevedendo, ove possibile,
l'offerta di capacita' di stoccaggio, anche giornaliera, nonche'
agevolando, anche in questo caso ove possibile, servizi di
rigassificazione integrati con il servizio di iniezione negli
stoccaggi, finalizzati a massimizzare il livello di stoccaggio, in
linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17.
2. I soggetti che partecipano alle aste di cui al comma 1
presentano alle imprese di stoccaggio una dichiarazione, redatta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e a firma del legale rappresentante, attestante l'assenza di
condizioni ostative per la allocazione di capacita' di stoccaggio
stabilite nel regolamento (UE) n. 2023/427 del Consiglio del 25
febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.