Art. 5
Disposizioni in materia di sicurezza
del sistema nazionale del gas naturale
1. Nel corso del periodo di iniezione sono stabilite dall'Autorita'
modalita' che favoriscano il mantenimento del gas negli stoccaggi.
2. Nel corso del ciclo di erogazione invernale 2024-2025, le
imprese di stoccaggio consentono l'effettuazione di iniezioni in
controflusso, promosse anche attraverso servizi dedicati, per i quali
l'Autorita' stabilisce specifici corrispettivi incentivanti, potendo
anche a tal fine prevedere procedure concorsuali, conformi ai criteri
dell'art. 4, per il conferimento di capacita' di stoccaggio per i
servizi di punta e uniforme per l'anno termico 2025-2026 in relazione
alle giacenze degli utenti al 31 marzo 2025.
3. Per massimizzare l'ottimale riempimento degli stoccaggi nonche'
abbreviarne i tempi di riempimento, sono consentiti profili tecnici
di iniezione che prevedano pressioni dinamiche in pozzo anche
superiori alla pressione statica originaria di giacimento per periodi
di tempo prolungati, sempreche' la pressione di giacimento al termine
della fase di iniezione si mantenga entro i limiti di sicurezza
stabiliti.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla
base delle informazioni trasmesse dalle imprese di stoccaggio,
monitora l'andamento settimanale del ciclo di riempimento degli
stoccaggi e il livello di riempimento progressivo delle capacita' di
stoccaggio allocate, ai fini dell'eventuale diversificazione dei
prodotti di stoccaggio e dei servizi offerti, tenuto conto delle
caratteristiche tecniche specifiche del sistema nazionale dello
stoccaggio.
5. Le imprese di stoccaggio, compatibilmente con i vincoli di
gestione dei propri sistemi, consentono agli utenti l'iniezione di
volumi di gas anche superiori alle capacita' di spazio loro
precedentemente conferite mediante allocazione implicita di
corrispondente capacita' di spazio ed erogazione invernale.
6. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per
adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente
decreto e le trasmettono all'Autorita'.