Art. 5 
 
                Disposizioni in materia di sicurezza 
               del sistema nazionale del gas naturale 
 
  1. Nel corso del periodo di iniezione sono stabilite dall'Autorita'
modalita' che favoriscano il mantenimento del gas negli stoccaggi. 
  2. Nel corso  del  ciclo  di  erogazione  invernale  2024-2025,  le
imprese di stoccaggio  consentono  l'effettuazione  di  iniezioni  in
controflusso, promosse anche attraverso servizi dedicati, per i quali
l'Autorita' stabilisce specifici corrispettivi incentivanti,  potendo
anche a tal fine prevedere procedure concorsuali, conformi ai criteri
dell'art. 4, per il conferimento di capacita'  di  stoccaggio  per  i
servizi di punta e uniforme per l'anno termico 2025-2026 in relazione
alle giacenze degli utenti al 31 marzo 2025. 
  3. Per massimizzare l'ottimale riempimento degli stoccaggi  nonche'
abbreviarne i tempi di riempimento, sono consentiti  profili  tecnici
di  iniezione  che  prevedano  pressioni  dinamiche  in  pozzo  anche
superiori alla pressione statica originaria di giacimento per periodi
di tempo prolungati, sempreche' la pressione di giacimento al termine
della fase di iniezione si  mantenga  entro  i  limiti  di  sicurezza
stabiliti. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  sulla
base  delle  informazioni  trasmesse  dalle  imprese  di  stoccaggio,
monitora l'andamento  settimanale  del  ciclo  di  riempimento  degli
stoccaggi e il livello di riempimento progressivo delle capacita'  di
stoccaggio allocate,  ai  fini  dell'eventuale  diversificazione  dei
prodotti di stoccaggio e dei  servizi  offerti,  tenuto  conto  delle
caratteristiche  tecniche  specifiche  del  sistema  nazionale  dello
stoccaggio. 
  5. Le imprese di  stoccaggio,  compatibilmente  con  i  vincoli  di
gestione dei propri sistemi, consentono agli  utenti  l'iniezione  di
volumi  di  gas  anche  superiori  alle  capacita'  di  spazio   loro
precedentemente   conferite   mediante   allocazione   implicita   di
corrispondente capacita' di spazio ed erogazione invernale. 
  6. Le imprese di  stoccaggio  adottano  le  necessarie  misure  per
adeguare i  codici  di  stoccaggio  alle  disposizioni  del  presente
decreto e le trasmettono all'Autorita'.