Art. 6 
 
   Disposizioni per la chiusura del ciclo di stoccaggio 2023-2024 
 
  1. Gli spazi di stoccaggio relativi  alle  giacenze  di  gas  negli
stoccaggi al 31 marzo 2024 risultanti  dal  servizio  di  riempimento
degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti  ministeriali  n.
253 del 22 giugno 2022  e  n.  287  del  20  luglio  2022,  rimangono
assegnati all'impresa maggiore di trasporto ed al Gestore dei servizi
energetici,  secondo  condizioni  economiche  e  modalita'  stabilite
dall'Autorita'. 
  2. Gli spazi di stoccaggio relativi  alle  giacenze  di  gas  negli
stoccaggi  al  31  marzo  2024  assegnati  all'impresa  maggiore   di
trasporto, ai sensi del decreto ministeriale n.  138  del  1°  aprile
2022, ai fini della copertura dei volumi di gas per il  funzionamento
del sistema  (gas  non  contabilizzato,  consumi,  perdite  e  «delta
in-out» delle imprese  di  distribuzione)  per  il  periodo  novembre
2022 -  marzo  2023,  rimangono  assegnati  all'impresa  maggiore  di
trasporto,  secondo  condizioni  economiche  e  modalita'   stabilite
dall'Autorita'.