Art. 6 Disposizioni per la chiusura del ciclo di stoccaggio 2023-2024 1. Gli spazi di stoccaggio relativi alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2024 risultanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022, rimangono assegnati all'impresa maggiore di trasporto ed al Gestore dei servizi energetici, secondo condizioni economiche e modalita' stabilite dall'Autorita'. 2. Gli spazi di stoccaggio relativi alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2024 assegnati all'impresa maggiore di trasporto, ai sensi del decreto ministeriale n. 138 del 1° aprile 2022, ai fini della copertura dei volumi di gas per il funzionamento del sistema (gas non contabilizzato, consumi, perdite e «delta in-out» delle imprese di distribuzione) per il periodo novembre 2022 - marzo 2023, rimangono assegnati all'impresa maggiore di trasporto, secondo condizioni economiche e modalita' stabilite dall'Autorita'.