Art. 7
Promozione di volumi di gas aggiuntivi
1. L'Autorita' stabilisce corrispettivi, anche di tipo giornaliero,
che favoriscano l'importazione di volumi di gas aggiuntivi dai punti
di entrata della rete nazionale dei gasdotti non direttamente
interconnessi con reti di Stati membri dell'Unione europea, nonche'
corrispettivi che favoriscano l'importazione di gas naturale
liquefatto durante il ciclo di iniezione in stoccaggio, tenendo conto
della necessita' di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto
possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonche' durante l'anno termico
2024-2025.
2. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei terminali di
rigassificazione di gas naturale, il gestore della rete di trasporto
nazionale continua a predisporre, secondo le modalita' gia' in
vigore, un servizio di collegamento tramite navi spola di adeguata
capacita' e dimensione finalizzato al collegamento del terminale di
rigassificazione di Panigaglia con terminali di rigassificazione
ubicati nel Mar Mediterraneo, che effettuino il servizio di
reloading, in particolare con quelli della penisola iberica.
3. L'Autorita' stabilisce corrispettivi per il servizio di cui al
comma 2 che favoriscano l'importazione di gas naturale liquefatto
durante il ciclo di iniezione in stoccaggio, tenendo conto della
necessita' di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto
possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonche' durante l'anno termico
2024-2025.