Art. 7 
 
               Promozione di volumi di gas aggiuntivi 
 
  1. L'Autorita' stabilisce corrispettivi, anche di tipo giornaliero,
che favoriscano l'importazione di volumi di gas aggiuntivi dai  punti
di  entrata  della  rete  nazionale  dei  gasdotti  non  direttamente
interconnessi con reti di Stati membri dell'Unione  europea,  nonche'
corrispettivi  che  favoriscano  l'importazione   di   gas   naturale
liquefatto durante il ciclo di iniezione in stoccaggio, tenendo conto
della necessita' di giungere a un livello  di  stoccaggio  piu'  alto
possibile, in  linea  con  le  previsioni  di  cui  all'art.  21  del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonche'  durante  l'anno  termico
2024-2025. 
  2.  Al  fine   di   ottimizzare   l'utilizzo   dei   terminali   di
rigassificazione di gas naturale, il gestore della rete di  trasporto
nazionale continua  a  predisporre,  secondo  le  modalita'  gia'  in
vigore, un servizio di collegamento tramite navi  spola  di  adeguata
capacita' e dimensione finalizzato al collegamento del  terminale  di
rigassificazione di  Panigaglia  con  terminali  di  rigassificazione
ubicati  nel  Mar  Mediterraneo,  che  effettuino  il   servizio   di
reloading, in particolare con quelli della penisola iberica. 
  3. L'Autorita' stabilisce corrispettivi per il servizio di  cui  al
comma 2 che favoriscano l'importazione  di  gas  naturale  liquefatto
durante il ciclo di iniezione  in  stoccaggio,  tenendo  conto  della
necessita'  di  giungere  a  un  livello  di  stoccaggio  piu'   alto
possibile, in  linea  con  le  previsioni  di  cui  all'art.  21  del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonche'  durante  l'anno  termico
2024-2025.