Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'allegato 1 costituisce parte integrante del  presente  decreto
ed e' modificabile con decreto dipartimentale. 
  2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.