Art. 2
Criteri di aggiornamento e manutenzione delle analisi della
condizione limite per l'emergenza
1. Per manutenzione dell'analisi della CLE si intende l'insieme
delle modifiche da apportare ai dati gia' validati e archiviati al
fine di garantire la conformita' con gli standard vigenti e la
coerenza interna, senza alterare in termini quantitativi e
qualitativi il sistema di gestione dell'emergenza come derivato dai
piani di protezione civile. Le manutenzioni sono necessarie nei
seguenti casi:
a) modifiche di limiti amministrativi;
possibili modifiche per cambio di limiti amministrativi dovute a:
fusioni/divisioni tra comuni (modifica cod_com);
cambio di provincia (modifica cod_prov);
cambio di regione (modifica cod_reg);
in caso di modifiche di limiti amministrativi e' necessario
modificare gli identificativi riferiti agli elementi degli studi per
poterli correttamente collocare e archiviare secondo gli standard
nazionali;
fusioni e divisioni di comuni che implicano modifiche sostanziali
anche nel sistema di gestione dell'emergenza non possono rientrare
nei criteri di manutenzione;
b) modifiche di carattere tecnico-informatico.
Possibili modifiche relative ai dati e agli shapefiles della CLE
per esigenze sopravvenute relative, ad esempio, a:
correzione di dati all'interno di schede gia' validate;
modifica di infrastrutture di connessione o accessibilita',
gia' presenti, nel loro dato cartografico (es. allungare
l'infrastruttura di connessione fino al limite amministrativo del
comune per collegarla all'infrastruttura di connessione del comune
limitrofo), per garantire coerenza con la modifica dei limiti
amministrativi, a condizione che non implichino l'introduzione di
nuovi elementi.
Non rientra nei criteri di manutenzione l'introduzione di nuovi
elementi del sistema di emergenza (ES, AE, AC, AS, US);
c) uniformita' con gli standard nazionali;
possono essere modificate le analisi che presentano difformita'
nella struttura dei dati, perche' realizzate prima dell'aggiornamento
degli standard vigenti, ed in particolare per:
CLE realizzate prima degli standard di rappresentazione e
archiviazione informatica 3.0.1 - settembre 2015, come previsto
all'art. 22, comma 2, OCDPC 171 del 19 giugno 2014, che non
definiscono le tre funzioni principali degli edifici strategici
(Coordinamento degli interventi, soccorso sanitario, intervento
operativo);
altre eventuali difformita' che non permettono di completare
l'iter di altri tool di valutazione (per esempio I.Opa'.CLE).
2. Per aggiornamento della CLE si intende la sostanziale modifica
dei contenuti dell'analisi gia' validata, al fine di renderla
coerente con il piano di protezione civile vigente. Gli aggiornamenti
(modifiche) sono necessari nei seguenti casi:
a) conformita' con le trasformazioni nella pianificazione
vigente.
Devono essere aggiornati gli studi che risultano precedenti ad
eventuali aggiornamenti o nuove adozioni di piani di protezione
civile o strumenti urbanistici. Tali aggiornamenti possono essere
dovuti a:
fusioni/divisioni di comuni e modifica della configurazione
areale del nuovo comune/dei nuovi comuni;
modifiche sostanziali a seguito degli eventi calamitosi;
variazioni del sistema di emergenza e in particolare del
sistema di infrastrutturale di connessione e/o di accessibilita';
nuove conoscenze generali sul sistema di emergenza acquisite da
studi di approfondimento;
evidenze emerse dagli studi di MS2/MS3 (es. edificio strategico
su area in frana);
b) conformita' con lo stato di fatto.
Devono essere aggiornati gli studi che risultano non conformi
allo stato di fatto in virtu' di documenti e atti regionali,
provinciali, comunali o di altre istituzioni che implichino
l'assunzione anche indiretta negli atti di adozione dei piani. Tali
aggiornamenti possono essere dovuti a:
modifiche dell'assetto del territorio (soppressione di strade,
modifiche di tracciati);
modifiche sostanziali degli elementi della CLE gia' validati
(per esempio, crolli, distruzione, cambi di destinazione d'uso,
adeguamenti, ecc.);
individuazione di nuovi elementi o soppressione (per esempio
prefetture, comandi VVF, ecc.).
Rientra fra i criteri di aggiornamento l'introduzione di nuovi
elementi del sistema di emergenza (ES, AE, AC, AS, US);
c) adeguamento nel caso siano stati adottati gli ambiti
territoriali ottimali e nel caso di unione o associazione di comuni
come da OCDPC 978 del 24 marzo 2023.
Nel caso la regione abbia adottato gli ambiti territoriali
ottimali (ATO), come previsto dal nuovo codice di protezione civile,
e nel caso di unione o associazione di comuni devono essere
aggiornati gli studi di CLE comunali per definire una CLE di ATO (di
unione o di associazione). A tal fine per ciascun si procedera' a:
completare le eventuali CLE mancanti riferite al piano di
protezione civile comunale o intercomunale;
aggiornare le eventuali CLE dei comuni in cui vi siano stati
aggiornamenti o nuove adozioni di piani;
individuare la CLE di ATO (di unione o di associazione) secondo
le linee guida predisposte nell'ambito del PON governance 14-20
finalizzato alla riduzione del rischio sismico.
Alla realizzazione di questa nuova CLE provvedera' il comune di
riferimento o il soggetto individuato dalla regione.