Art. 2 
 
Criteri  di  aggiornamento  e  manutenzione   delle   analisi   della
                  condizione limite per l'emergenza 
 
  1. Per manutenzione dell'analisi della  CLE  si  intende  l'insieme
delle modifiche da apportare ai dati gia' validati  e  archiviati  al
fine di garantire la  conformita'  con  gli  standard  vigenti  e  la
coerenza  interna,  senza  alterare   in   termini   quantitativi   e
qualitativi il sistema di gestione dell'emergenza come  derivato  dai
piani di protezione  civile.  Le  manutenzioni  sono  necessarie  nei
seguenti casi: 
    a) modifiche di limiti amministrativi; 
    possibili modifiche per cambio di limiti amministrativi dovute a: 
      fusioni/divisioni tra comuni (modifica cod_com); 
      cambio di provincia (modifica cod_prov); 
      cambio di regione (modifica cod_reg); 
    in caso di  modifiche  di  limiti  amministrativi  e'  necessario
modificare gli identificativi riferiti agli elementi degli studi  per
poterli correttamente collocare e  archiviare  secondo  gli  standard
nazionali; 
    fusioni e divisioni di comuni che implicano modifiche sostanziali
anche nel sistema di gestione dell'emergenza  non  possono  rientrare
nei criteri di manutenzione; 
    b) modifiche di carattere tecnico-informatico. 
    Possibili modifiche relative ai dati e agli shapefiles della  CLE
per esigenze sopravvenute relative, ad esempio, a: 
      correzione di dati all'interno di schede gia' validate; 
      modifica di infrastrutture  di  connessione  o  accessibilita',
gia'  presenti,   nel   loro   dato   cartografico   (es.   allungare
l'infrastruttura di connessione fino  al  limite  amministrativo  del
comune per collegarla all'infrastruttura di  connessione  del  comune
limitrofo),  per  garantire  coerenza  con  la  modifica  dei  limiti
amministrativi, a condizione che  non  implichino  l'introduzione  di
nuovi elementi. 
    Non rientra nei criteri di manutenzione l'introduzione  di  nuovi
elementi del sistema di emergenza (ES, AE, AC, AS, US); 
      c) uniformita' con gli standard nazionali; 
    possono essere modificate le analisi che  presentano  difformita'
nella struttura dei dati, perche' realizzate prima dell'aggiornamento
degli standard vigenti, ed in particolare per: 
      CLE realizzate  prima  degli  standard  di  rappresentazione  e
archiviazione informatica  3.0.1  -  settembre  2015,  come  previsto
all'art. 22,  comma  2,  OCDPC  171  del  19  giugno  2014,  che  non
definiscono le  tre  funzioni  principali  degli  edifici  strategici
(Coordinamento  degli  interventi,  soccorso  sanitario,   intervento
operativo); 
      altre eventuali difformita' che non  permettono  di  completare
l'iter di altri tool di valutazione (per esempio I.Opa'.CLE). 
  2. Per aggiornamento della CLE si intende la  sostanziale  modifica
dei  contenuti  dell'analisi  gia'  validata,  al  fine  di  renderla
coerente con il piano di protezione civile vigente. Gli aggiornamenti
(modifiche) sono necessari nei seguenti casi: 
    a)  conformita'  con  le  trasformazioni   nella   pianificazione
vigente. 
    Devono essere aggiornati gli studi che  risultano  precedenti  ad
eventuali aggiornamenti o  nuove  adozioni  di  piani  di  protezione
civile o strumenti urbanistici.  Tali  aggiornamenti  possono  essere
dovuti a: 
      fusioni/divisioni di comuni  e  modifica  della  configurazione
areale del nuovo comune/dei nuovi comuni; 
      modifiche sostanziali a seguito degli eventi calamitosi; 
      variazioni del  sistema  di  emergenza  e  in  particolare  del
sistema di infrastrutturale di connessione e/o di accessibilita'; 
      nuove conoscenze generali sul sistema di emergenza acquisite da
studi di approfondimento; 
      evidenze emerse dagli studi di MS2/MS3 (es. edificio strategico
su area in frana); 
    b) conformita' con lo stato di fatto. 
    Devono essere aggiornati gli studi  che  risultano  non  conformi
allo stato  di  fatto  in  virtu'  di  documenti  e  atti  regionali,
provinciali,  comunali  o  di  altre   istituzioni   che   implichino
l'assunzione anche indiretta negli atti di adozione dei  piani.  Tali
aggiornamenti possono essere dovuti a: 
      modifiche dell'assetto del territorio (soppressione di  strade,
modifiche di tracciati); 
      modifiche sostanziali degli elementi della  CLE  gia'  validati
(per esempio,  crolli,  distruzione,  cambi  di  destinazione  d'uso,
adeguamenti, ecc.); 
      individuazione di nuovi elementi o  soppressione  (per  esempio
prefetture, comandi VVF, ecc.). 
    Rientra fra i criteri di aggiornamento  l'introduzione  di  nuovi
elementi del sistema di emergenza (ES, AE, AC, AS, US); 
    c)  adeguamento  nel  caso  siano  stati  adottati   gli   ambiti
territoriali ottimali e nel caso di unione o associazione  di  comuni
come da OCDPC 978 del 24 marzo 2023. 
    Nel caso  la  regione  abbia  adottato  gli  ambiti  territoriali
ottimali (ATO), come previsto dal nuovo codice di protezione  civile,
e  nel  caso  di  unione  o  associazione  di  comuni  devono  essere
aggiornati gli studi di CLE comunali per definire una CLE di ATO  (di
unione o di associazione). A tal fine per ciascun si procedera' a: 
    completare  le  eventuali  CLE  mancanti  riferite  al  piano  di
protezione civile comunale o intercomunale; 
    aggiornare le eventuali CLE dei comuni  in  cui  vi  siano  stati
aggiornamenti o nuove adozioni di piani; 
    individuare la CLE di ATO (di unione o di  associazione)  secondo
le linee guida  predisposte  nell'ambito  del  PON  governance  14-20
finalizzato alla riduzione del rischio sismico. 
    Alla realizzazione di questa nuova CLE provvedera' il  comune  di
riferimento o il soggetto individuato dalla regione.