Art. 5 
 
                Importi ammissibili per aggiornamento 
            e manutenzione per la microzonazione sismica 
 
  1. La manutenzione, limitata ai casi previsti dai criteri  definiti
con il presente provvedimento, non comporta  l'attivazione  di  nuovi
iter procedurali. Il processo di  manutenzione  sara'  gestito  dalle
regioni e dal Dipartimento della protezione civile. 
  2. Nelle attivita' di manutenzione, le regioni saranno  supportate,
ai  sensi  dell'accordo  stipulato  il  31  dicembre  2021   tra   il
Dipartimento della protezione civile e il CNR  IGAG  e  del  relativo
atto  aggiuntivo  del  27  luglio  2023  citati  in  premessa,  dalla
segreteria  tecnica  del  CNR   IGAG   con   rimborso   delle   spese
effettivamente sostenute a carico del contributo previsto dall'art. 7
dell'accordo del 31 dicembre 2021 e dall'art. 3 dell'atto  aggiuntivo
27 luglio 2023. 
  3. La quantificazione del lavoro svolto  dalla  segreteria  tecnica
del CNR IGAG dovra' essere riportata nel verbale della prima riunione
della commissione tecnica, utile a tale scopo. 
  4. Gli interventi di aggiornamento degli studi di  MS,  ammissibili
ai sensi del presente provvedimento sono: 
    a) adeguamento agli standard nazionali recenti; 
    b) modifica dell'area in cui e' stato realizzato lo studio di  MS
in funzione degli elementi dell'analisi della CLE; 
    c) adeguamento a nuovi abachi per il calcolo delle amplificazioni
litostratigrafiche in aree con assetto non complesso  adottati  dalla
regione; 
    d) modifiche delle zone di livello 2 a seguito di nuove  indagini
e documenti che evidenzino una  sostanziale  modifica  dei  contenuti
dello studio gia' validato; 
    e) modifiche delle zone di livello 3 a seguito di nuove  indagini
e documenti che evidenzino una  sostanziale  modifica  dei  contenuti
dello studio gia' validato; 
    f) completamento degli studi di livello 3  per  le  microzone  di
instabilita'; 
    g) revisione degli studi di livello 2 e/o 3 a seguito  di  eventi
sismici; 
    h) modifica/ampliamento dell'area in cui sono state realizzate le
MS comunali se per gli stessi comuni sono stati adottati  gli  ambiti
territoriali ottimali e nel caso di unione o associazione  di  comuni
come da OCDPC 978 del 24 marzo 2023. 
  5. Ferma restando la differenza sostanziale tra gli approfondimenti
di livello 2 e/o 3 e gli aggiornamenti,  come  definiti  nei  criteri
tecnici di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, gli  importi
massimi riconoscibili per l'aggiornamento sono pari: 
    al 50% degli importi previsti nella tabella 1  di  cui  all'OCDPC
978 del 24 marzo 2023 per gli interventi di cui alla lettera a); 
    agli importi previsti dalla tabella 1 per gli interventi b),  c),
d); 
    al  doppio  degli  importi  previsti  dalla  tabella  1  per  gli
interventi e), f), g), h) a condizione che, con riferimento  all'art.
6 dell'OCDPC 978 del 24 marzo 2023, riguardino  almeno  un  ulteriore
40% della superficie dei centri  e  nuclei  abitati,  o  a  copertura
completa, o riguardino una copertura di almeno un ulteriore 40% della
popolazione dei centri e nuclei abitati, o a copertura completa. Tale
percentuale puo' non essere rispettata qualora vi sia  la  necessita'
di aggiornare zone di attenzione (ZAFAC ) o zone  di  suscettibilita'
(ZSFAC ) per faglie attive e capaci (FAC), instabilita'  di  versante
(FR),  liquefazioni  (LQ),  cedimenti  differenziali   (CD)   o   per
sovrapposizione   di   differenti   instabilita',   che   interessano
direttamente (o nelle quali l'evoluzione o  estensione  del  fenomeno
cosismico potra' interessare) centri  e  nuclei  abitati  o  zone  in
prossimita' di centri abitati.