Art. 5
Importi ammissibili per aggiornamento
e manutenzione per la microzonazione sismica
1. La manutenzione, limitata ai casi previsti dai criteri definiti
con il presente provvedimento, non comporta l'attivazione di nuovi
iter procedurali. Il processo di manutenzione sara' gestito dalle
regioni e dal Dipartimento della protezione civile.
2. Nelle attivita' di manutenzione, le regioni saranno supportate,
ai sensi dell'accordo stipulato il 31 dicembre 2021 tra il
Dipartimento della protezione civile e il CNR IGAG e del relativo
atto aggiuntivo del 27 luglio 2023 citati in premessa, dalla
segreteria tecnica del CNR IGAG con rimborso delle spese
effettivamente sostenute a carico del contributo previsto dall'art. 7
dell'accordo del 31 dicembre 2021 e dall'art. 3 dell'atto aggiuntivo
27 luglio 2023.
3. La quantificazione del lavoro svolto dalla segreteria tecnica
del CNR IGAG dovra' essere riportata nel verbale della prima riunione
della commissione tecnica, utile a tale scopo.
4. Gli interventi di aggiornamento degli studi di MS, ammissibili
ai sensi del presente provvedimento sono:
a) adeguamento agli standard nazionali recenti;
b) modifica dell'area in cui e' stato realizzato lo studio di MS
in funzione degli elementi dell'analisi della CLE;
c) adeguamento a nuovi abachi per il calcolo delle amplificazioni
litostratigrafiche in aree con assetto non complesso adottati dalla
regione;
d) modifiche delle zone di livello 2 a seguito di nuove indagini
e documenti che evidenzino una sostanziale modifica dei contenuti
dello studio gia' validato;
e) modifiche delle zone di livello 3 a seguito di nuove indagini
e documenti che evidenzino una sostanziale modifica dei contenuti
dello studio gia' validato;
f) completamento degli studi di livello 3 per le microzone di
instabilita';
g) revisione degli studi di livello 2 e/o 3 a seguito di eventi
sismici;
h) modifica/ampliamento dell'area in cui sono state realizzate le
MS comunali se per gli stessi comuni sono stati adottati gli ambiti
territoriali ottimali e nel caso di unione o associazione di comuni
come da OCDPC 978 del 24 marzo 2023.
5. Ferma restando la differenza sostanziale tra gli approfondimenti
di livello 2 e/o 3 e gli aggiornamenti, come definiti nei criteri
tecnici di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, gli importi
massimi riconoscibili per l'aggiornamento sono pari:
al 50% degli importi previsti nella tabella 1 di cui all'OCDPC
978 del 24 marzo 2023 per gli interventi di cui alla lettera a);
agli importi previsti dalla tabella 1 per gli interventi b), c),
d);
al doppio degli importi previsti dalla tabella 1 per gli
interventi e), f), g), h) a condizione che, con riferimento all'art.
6 dell'OCDPC 978 del 24 marzo 2023, riguardino almeno un ulteriore
40% della superficie dei centri e nuclei abitati, o a copertura
completa, o riguardino una copertura di almeno un ulteriore 40% della
popolazione dei centri e nuclei abitati, o a copertura completa. Tale
percentuale puo' non essere rispettata qualora vi sia la necessita'
di aggiornare zone di attenzione (ZAFAC ) o zone di suscettibilita'
(ZSFAC ) per faglie attive e capaci (FAC), instabilita' di versante
(FR), liquefazioni (LQ), cedimenti differenziali (CD) o per
sovrapposizione di differenti instabilita', che interessano
direttamente (o nelle quali l'evoluzione o estensione del fenomeno
cosismico potra' interessare) centri e nuclei abitati o zone in
prossimita' di centri abitati.