Art. 6 
 
                Importi ammissibili per aggiornamento 
       e manutenzione per la condizione limite per l'emergenza 
 
  1.  Gli  interventi  di  aggiornamento  delle  analisi  della   CLE
ammissibili ai sensi del presente provvedimento sono: 
    a)  conformita'  con  le  trasformazioni   nella   pianificazione
vigente; 
  b) conformita' con lo stato di fatto; 
  c)  adeguamento  nel  caso  siano   stati   adottati   gli   ambiti
territoriali ottimali e nel caso di unioni o associazioni  di  comuni
come da OCDPC 978 del 24 marzo 2023.  Alla  realizzazione  di  questa
nuova  CLE  provvedera'  il  comune  di  riferimento  o  il  soggetto
individuato dalla regione. 
  2. Per gli interventi di cui ai punti a) e b), gli importi  massimi
riconoscibili per l'aggiornamento sono  pari  agli  importi  previsti
dalla tabella 2 di cui all'OCDPC 978 del 24 marzo 2023  a  condizione
che vi sia almeno il 10% delle schede da aggiornare  e  che  l'intera
CLE venga sottoposta a verifica da parte del soggetto realizzatore. 
  3. Gli interventi di cui ai punti a) e b)  del  presente  articolo,
per i casi in cui vi sia meno del 10%  delle  schede  da  aggiornare,
rientrano nelle attivita' di manutenzione. 
  4. Per gli interventi di cui al punto c), oltre  al  contributo  di
realizzazione per  i  comuni  in  cui  non  sia  presente  la  CLE  o
quest'ultima debba essere aggiornata, i  contributi  massimi  per  la
realizzazione della CLE di ambiti territoriali ottimali o di unioni o
associazioni di comuni sono pari agli importi indicati nella  tabella
2 di cui all'OCDPC 978  del  24  marzo  2023,  con  riferimento  alle
dimensioni  del  comune  di  riferimento  degli  ambiti  territoriali
ottimali o delle unioni o associazioni di comuni. 
  Il  presente  decreto  sara'  inoltrato  ai  competenti  organi  di
controllo per il visto di  competenza  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 maggio 2024 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio