Art. 6
Importi ammissibili per aggiornamento
e manutenzione per la condizione limite per l'emergenza
1. Gli interventi di aggiornamento delle analisi della CLE
ammissibili ai sensi del presente provvedimento sono:
a) conformita' con le trasformazioni nella pianificazione
vigente;
b) conformita' con lo stato di fatto;
c) adeguamento nel caso siano stati adottati gli ambiti
territoriali ottimali e nel caso di unioni o associazioni di comuni
come da OCDPC 978 del 24 marzo 2023. Alla realizzazione di questa
nuova CLE provvedera' il comune di riferimento o il soggetto
individuato dalla regione.
2. Per gli interventi di cui ai punti a) e b), gli importi massimi
riconoscibili per l'aggiornamento sono pari agli importi previsti
dalla tabella 2 di cui all'OCDPC 978 del 24 marzo 2023 a condizione
che vi sia almeno il 10% delle schede da aggiornare e che l'intera
CLE venga sottoposta a verifica da parte del soggetto realizzatore.
3. Gli interventi di cui ai punti a) e b) del presente articolo,
per i casi in cui vi sia meno del 10% delle schede da aggiornare,
rientrano nelle attivita' di manutenzione.
4. Per gli interventi di cui al punto c), oltre al contributo di
realizzazione per i comuni in cui non sia presente la CLE o
quest'ultima debba essere aggiornata, i contributi massimi per la
realizzazione della CLE di ambiti territoriali ottimali o di unioni o
associazioni di comuni sono pari agli importi indicati nella tabella
2 di cui all'OCDPC 978 del 24 marzo 2023, con riferimento alle
dimensioni del comune di riferimento degli ambiti territoriali
ottimali o delle unioni o associazioni di comuni.
Il presente decreto sara' inoltrato ai competenti organi di
controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2024
Il Capo del Dipartimento: Curcio