Art. 2
Compiti della commissione
1. La Commissione, ferme restando le competenze dell'autorita'
giudiziaria, in riferimento agli eventi di cui all'art. 1, ha il
compito di:
a) individuare le eventuali responsabilita' nella mancata o
carente attuazione dell'attivita' di prevenzione e di messa in
sicurezza del territorio, di gestione dell'emergenza e di
ricostruzione, nonche' gli ostacoli alla piena operativita' degli
organi amministrativi e tecnici preposti alle materie della difesa
del suolo, della mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e
sismico e alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo;
b) accertare il ruolo svolto da parte delle istituzioni e delle
pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a
livello di controllo e di capacita' d'intervento e di prevenzione,
con l'obiettivo di superare l'approccio emergenziale;
e) effettuare una ricognizione completa delle risorse
effettivamente disponibili per la difesa del suolo e per le connesse
infrastrutture idriche;
d) verificare l'impatto delle innovazioni normative intervenute
nei periodi intercorsi tra i diversi eventi calamitosi sul livello di
efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi di emergenza;
e) verificare l'ammontare delle previsioni di spesa e degli
stanziamenti effettivi, in sede nazionale e sovranazionale, per le
fasi di emergenza e per le operazioni di ricostruzione, nonche'
l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa in
relazione ai tempi di intervento, anche attraverso il monitoraggio
degli interventi finanziati che consenta di compiere una puntuale
valutazione ex-post dell'efficacia delle linee di finanziamento e
delle scelte politiche di investimento nel medio e lungo periodo, e
verificare iniziative per garantire l'indennizzo dei danni
direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali;
f) valutare l'incidenza delle innovazioni normative in materia di
contratti pubblici, affidamenti, appalti e conduzione dei lavori sui
tempi e sull'efficacia della gestione delle fasi di emergenza e delle
operazioni di ricostruzione;
g) valutare l'impatto degli eventi calamitosi sui parametri
demografici, socioeconomici e occupazionali delle aree interessate,
con particolare riferimento alle isole, alle aree interne, alle zone
montuose e alla dorsale appenninica e ai territori limitrofi;
h) verificare l'adeguatezza della vigente disciplina, nazionale e
sovranazionale, in materia di mitigazione e gestione del rischio
idrogeologico nonche' in materia di regolamentazione antisismica,
sicurezza del territorio, protezione civile, gestione dell'emergenza
e ricostruzione dopo le calamita', valutando altresi' gli effetti
indotti dal cambiamento climatico e dai rischi climatici correlati.
2. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati, con singole
relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogni qualvolta ne
ravvisi la necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.