Art. 3 
 
                   Composizione della commissione 
 
  1. La Commissione e'  composta  da  venti  deputati,  nominati  dal
Presidente della Camera dei deputati, in proporzione  al  numero  dei
componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la  presenza
di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti  sono  nominati
tenendo conto anche della specificita'  dei  compiti  assegnati  alla
Commissione. 
  2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la  Commissione,
entro  dieci  giorni  dalla  nomina  dei  suoi  componenti,  per   la
costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  3. L'ufficio di  presidenza,  costituito  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari,  e'  eletto  a  scrutinio  segreto
dalla  Commissione  tra  i  suoi  componenti.  Per   l'elezione   del
presidente e' necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta
dei  componenti  della   Commissione.   Se   nessuno   riporta   tale
maggioranza, si procede immediatamente  al  ballottaggio  tra  i  due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto  il
candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso  di  parita'
di voti, e' proclamato  eletto  o  accede  al  ballottaggio  il  piu'
anziano per eta'. 
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun  componente  della  Commissione  scrive  sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita'  di  voti,  e'  proclamato
eletto il piu' anziano per eta'.