Art. 3
Composizione della commissione
1. La Commissione e' composta da venti deputati, nominati dal
Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei
componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza
di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati
tenendo conto anche della specificita' dei compiti assegnati alla
Commissione.
2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione,
entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la
costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto
dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del
presidente e' necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta
dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale
maggioranza, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto il
candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita'
di voti, e' proclamato eletto o accede al ballottaggio il piu'
anziano per eta'.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' proclamato
eletto il piu' anziano per eta'.