Art. 4 
 
                  Poteri e limiti della commissione 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  2. La Commissione non puo' adottare  provvedimenti  attinenti  alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di  comunicazione  nonche'  alla  liberta'  personale,  fatto   salvo
l'accompagna mento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice  di
procedura penale. 
  3. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni svolte nella forma testimoniale davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 
  4. La Commissione, per le finalita' dell'inchiesta di cui  all'art.
1, ha facolta' di acquisire,  anche  in  deroga  al  divieto  di  cui
all'art. 329  del  codice  di  procedura  penale,  copie  di  atti  e
documenti  relativi  a  procedimenti  o  inchieste  in  corso  presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche'  copie  di
atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari,  anche
se   coperti   dal   segreto.   L'autorita'   giudiziaria    provvede
tempestivamente  e  puo'  ritardare  la  trasmissione   con   decreto
motivato, che ha efficacia di sei mesi e puo' essere  rinnovato  solo
per ragioni attinenti alle indagini in  corso.  Quando  tali  ragioni
vengono  meno,  l'autorita'  giudiziaria  provvede  senza  ritardo  a
trasmettere quanto richiesto. 
  5.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza sugli atti e sui documenti acquisiti in copia ai sensi del
comma 4, fino a quando gli stessi sono coperti da segreto. 
  6. Per il  segreto  di  Stato  nonche'  per  i  segreti  d'ufficio,
professionale e bancario si applicano le  norme  vigenti.  E'  sempre
opponibile il segreto tra difensore e parte  processuale  nell'ambito
del mandato. 
  7. La Commissione puo' ottenere altresi', da parte degli  organi  e
degli  uffici  della  pubblica  amministrazione,  copie  di  atti   e
documenti da essi custoditi, prodotti  o  comunque  acquisiti,  nelle
materie attinenti all'inchiesta. 
  8. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  5,  la  Commissione
stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati,  anche
in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste  in
corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli  atti  e  i
documenti  attinenti  a  procedimenti  giudiziari  nella  fase  delle
indagini preliminari.