Art. 4
Poteri e limiti della commissione
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagna mento coattivo di cui all'art. 133 del codice di
procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le
audizioni svolte nella forma testimoniale davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
4. La Commissione, per le finalita' dell'inchiesta di cui all'art.
1, ha facolta' di acquisire, anche in deroga al divieto di cui
all'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e
documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di
atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche
se coperti dal segreto. L'autorita' giudiziaria provvede
tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione con decreto
motivato, che ha efficacia di sei mesi e puo' essere rinnovato solo
per ragioni attinenti alle indagini in corso. Quando tali ragioni
vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a
trasmettere quanto richiesto.
5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza sugli atti e sui documenti acquisiti in copia ai sensi del
comma 4, fino a quando gli stessi sono coperti da segreto.
6. Per il segreto di Stato nonche' per i segreti d'ufficio,
professionale e bancario si applicano le norme vigenti. E' sempre
opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito
del mandato.
7. La Commissione puo' ottenere altresi', da parte degli organi e
degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e
documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, nelle
materie attinenti all'inchiesta.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione
stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche
in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in
corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i
documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle
indagini preliminari.