Art. 5
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa
e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per
tutto quanto ri guarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4,
commi 5 e 8;
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonche' la
diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione,
di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali e' stata
vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.