Art. 10 
 
                       Commissione valutatrice 
 
  1. La commissione  valutatrice,  nominata  con  successivo  decreto
ministeriale, valuta le domande  ritenute  ammissibili  dal  soggetto
istruttore e seleziona i  programmi  e  i  progetti  sulla  base  dei
criteri di qualita' e rilevanza dei  progetti  altresi'  definiti  in
successivi atti e  provvedimenti,  secondo  l'ordine  cronologico  di
arrivo, tenendo conto di quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  5  e
all'art. 12.  La  commissione  esercita  le  sue  funzioni  a  titolo
gratuito senza oneri a carico della finanza pubblica.