Art. 10
Commissione valutatrice
1. La commissione valutatrice, nominata con successivo decreto
ministeriale, valuta le domande ritenute ammissibili dal soggetto
istruttore e seleziona i programmi e i progetti sulla base dei
criteri di qualita' e rilevanza dei progetti altresi' definiti in
successivi atti e provvedimenti, secondo l'ordine cronologico di
arrivo, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 5 e
all'art. 12. La commissione esercita le sue funzioni a titolo
gratuito senza oneri a carico della finanza pubblica.