Art. 12 
 
              Istruttoria delle domande di agevolazione 
            e provvedimento di concessione del contributo 
 
  1. Il Ministero entro trenta giorni dal ricevimento  della  domanda
di   accesso   alle   agevolazioni,   accerta    la    ricevibilita',
ammissibilita'  nonche'  la  completezza  e  la   regolarita'   della
documentazione caricata sul portale relativa alla domanda stessa. 
  2. Il Ministero richiede ai soggetti beneficiari la  documentazione
e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell'art.  6,
comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive
modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di  par  condicio
dei partecipanti. Il Ministero,  in  caso  di  soccorso  istruttorio,
assegna al soggetto proponente o  ai  soggetti  beneficiari,  per  il
tramite del soggetto proponente, un congruo termine non  inferiore  a
dieci giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
In  caso  di  inutile  decorso  del  termine,  il  Ministero  procede
all'esclusione. Nel caso  in  cui  venga  escluso  uno  dei  soggetti
beneficiari    l'agevolazione    sara'     considerata     totalmente
inammissibile. 
  3. Il Ministero puo' altresi' chiedere al soggetto  proponente,  in
qualsiasi  momento,  nel  corso  della   procedura,   di   presentare
chiarimenti e/o documenti, qualora sia  necessario  per  il  corretto
svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti  richiesti
devono pervenire entro il termine indicato, salvo  proroghe  concesse
per cause debitamente motivate. 
  4. Il Ministero accerta  la  completezza  e  la  regolarita'  della
documentazione delle domande presentate dai soggetti proponenti,  per
la selezione dei programmi e dei progetti, anche  tramite  una  check
list per la «verifica» del  rispetto  delle  voci  da  compilare  sul
portale. 
  5.  Successivamente,  la  commissione   valutatrice   verifica   la
pertinenza, la fattibilita' e  l'idoneita'  al  raggiungimento  degli
scopi, dei progetti e dei programmi, tenuto conto di: 
    a. organicita' e pertinenza del programma di investimenti; 
    b. idoneita' dei singoli  progetti  a  conseguire  gli  obiettivi
produttivi, economici ed ambientali, prefissati e a realizzare ovvero
consolidare sistemi di distretto; 
    c. requisiti specifici  posseduti  dai  soggetti  beneficiari  in
relazione al programma. 
  6. Al termine dei lavori la commissione valutatrice redige apposita
graduatoria  dei  programmi  ammessi  e  trasmette  i  verbali  delle
riunioni alla Direzione PQA per gli atti di competenza. 
  7. Il termine e' sospeso in caso di richiesta  di  chiarimenti  e/o
integrazioni del Ministero al soggetto  istruttore  e/o  al  soggetto
proponente.  I  chiarimenti  e/o  le  integrazioni  richiesti  devono
pervenire entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
relativa  richiesta,  ovvero  nel  diverso   termine   indicato   dal
Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. 
  8. Con decreto emanato dalla competente  Direzione  generale  della
promozione della qualita' agroalimentare sulla  base  della  proposta
presentata dalla commissione viene approvata la graduatoria di cui al
comma 6. 
  Con successivo decreto direttoriale di concessione viene effettuato
l'impegno della somma ammissibile a finanziamento, nell'ambito e  nei
limiti delle risorse assegnate in bilancio di cui di cui all'art.  3,
con imputazione agli esercizi in cui  le  obbligazioni  nascenti  dal
decreto di concessione sono esigibili ed in presenza delle necessarie
disponibilita' finanziarie in termini di competenza e  di  cassa,  in
favore  dei  soggetti  in  graduatoria,  nel   rispetto   del   piano
finanziario  dei   pagamenti   (Cronoprogramma).   Nel   decreto   di
concessione sono specificate le ragioni del debito,  gli  importi  da
pagare, l'esercizio finanziario o  gli  esercizi  finanziari  su  cui
gravano le previste scadenze di pagamento  ed  i  soggetti  creditori
(soggetti beneficiari). 
  9. Successivamente ad avvenuta registrazione  del  decreto  di  cui
sopra, da parte degli organi di controllo, il Ministero trasmette  le
risultanze entro dieci giorni lavorativi ai soggetti proponenti, alle
regioni e province autonome interessate  specificando,  per  ciascuno
dei  progetti,  l'ammontare  delle  spese  ammesse  e   le   relative
agevolazioni. 
  10. Per  le  domande  per  le  quali  l'attivita'  istruttoria  dei
progetti si conclude con esito negativo,  il  Ministero  comunica  al
soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate  le
relative  motivazioni,  anche  al  fine  di  consentire   l'eventuale
presentazione,  nel  termine  di  dieci  giorni,  di  osservazioni  o
documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
241 e successive modifiche e integrazioni. 
  11. Per il computo dei termini di cui al presente articolo  non  si
considera il mese di agosto.