Art. 12
Istruttoria delle domande di agevolazione
e provvedimento di concessione del contributo
1. Il Ministero entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di accesso alle agevolazioni, accerta la ricevibilita',
ammissibilita' nonche' la completezza e la regolarita' della
documentazione caricata sul portale relativa alla domanda stessa.
2. Il Ministero richiede ai soggetti beneficiari la documentazione
e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell'art. 6,
comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio
dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso istruttorio,
assegna al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il
tramite del soggetto proponente, un congruo termine non inferiore a
dieci giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede
all'esclusione. Nel caso in cui venga escluso uno dei soggetti
beneficiari l'agevolazione sara' considerata totalmente
inammissibile.
3. Il Ministero puo' altresi' chiedere al soggetto proponente, in
qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare
chiarimenti e/o documenti, qualora sia necessario per il corretto
svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti richiesti
devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse
per cause debitamente motivate.
4. Il Ministero accerta la completezza e la regolarita' della
documentazione delle domande presentate dai soggetti proponenti, per
la selezione dei programmi e dei progetti, anche tramite una check
list per la «verifica» del rispetto delle voci da compilare sul
portale.
5. Successivamente, la commissione valutatrice verifica la
pertinenza, la fattibilita' e l'idoneita' al raggiungimento degli
scopi, dei progetti e dei programmi, tenuto conto di:
a. organicita' e pertinenza del programma di investimenti;
b. idoneita' dei singoli progetti a conseguire gli obiettivi
produttivi, economici ed ambientali, prefissati e a realizzare ovvero
consolidare sistemi di distretto;
c. requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari in
relazione al programma.
6. Al termine dei lavori la commissione valutatrice redige apposita
graduatoria dei programmi ammessi e trasmette i verbali delle
riunioni alla Direzione PQA per gli atti di competenza.
7. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o
integrazioni del Ministero al soggetto istruttore e/o al soggetto
proponente. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono
pervenire entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal
Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
8. Con decreto emanato dalla competente Direzione generale della
promozione della qualita' agroalimentare sulla base della proposta
presentata dalla commissione viene approvata la graduatoria di cui al
comma 6.
Con successivo decreto direttoriale di concessione viene effettuato
l'impegno della somma ammissibile a finanziamento, nell'ambito e nei
limiti delle risorse assegnate in bilancio di cui di cui all'art. 3,
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni nascenti dal
decreto di concessione sono esigibili ed in presenza delle necessarie
disponibilita' finanziarie in termini di competenza e di cassa, in
favore dei soggetti in graduatoria, nel rispetto del piano
finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma). Nel decreto di
concessione sono specificate le ragioni del debito, gli importi da
pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui
gravano le previste scadenze di pagamento ed i soggetti creditori
(soggetti beneficiari).
9. Successivamente ad avvenuta registrazione del decreto di cui
sopra, da parte degli organi di controllo, il Ministero trasmette le
risultanze entro dieci giorni lavorativi ai soggetti proponenti, alle
regioni e province autonome interessate specificando, per ciascuno
dei progetti, l'ammontare delle spese ammesse e le relative
agevolazioni.
10. Per le domande per le quali l'attivita' istruttoria dei
progetti si conclude con esito negativo, il Ministero comunica al
soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate le
relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale
presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o
documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche e integrazioni.
11. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si
considera il mese di agosto.